Cassazione Civile, Ordinanza n. 12228/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente che aveva versato integralmente imposte sospese a seguito degli eventi sismici del 2002. La legge finanziaria 2007 aveva poi consentito una definizione agevolata delle pendenze tributarie relative a quell'anno d'imposta con pagamento del 50% del dovuto. Il contribuente ha chiesto la restituzione della metà di quanto versato in eccedenza, assumendo che il nuovo regime rendesse non più dovuta quella quota. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul termine biennale per il rimborso, sostenendo che il dies a quo non potesse essere spostato al 31 dicembre 2010 ma dovesse decorrere dall'entrata in vigore della norma agevolativa; (2) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 2697 c.c., assumendo che un'istanza tardiva non potesse validamente fondare un silenzio-rifiuto impugnabile; (3) violazione di norme interne e unionistiche sul limite de minimis, deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio il rispetto del limite comunitario del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che, per il rimborso anomalo di imposte dirette, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 decorre dalla data in cui diviene definitivo l'accertamento, anche indiretto, della non debenza del tributo. Nel caso concreto tale momento coincide con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della norma che ha dimezzato l'obbligazione tributaria per l'anno d'imposta interessato dagli eventi sismici. La proroga del termine per aderire alla definizione agevolata fino al 31 dicembre 2008 non sposta il dies a quo del rimborso, ma incide solo sul termine entro cui pagare il residuo dovuto. Poiché l'istanza del contribuente è stata presentata il 12 dicembre 2010, essa è stata considerata tardiva. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la parte contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per i rimborsi di imposte dirette il termine di proposizione dell'istanza è biennale e decorre dal momento in cui è divenuto definitivo, anche indirettamente, l'accertamento della non debenza dell'imposta versata.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul rimborso, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per il termine di decadenza.
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
La disposizione ha introdotto una definizione agevolata per i tributi sospesi, con pagamento del 50% del dovuto, determinando ope legis la non debenza del restante 50%.
Richiamato come fonte di novella/proroga della disciplina agevolativa, ma ritenuto irrilevante ai fini dello spostamento del dies a quo del rimborso.
d.P.C.M. 25 luglio 2008
Richiamato nel motivo, in relazione alla proroga dei termini per la definizione agevolata; la Corte lo reputa non incidente sul termine di rimborso.
artt. 18, 19, 22, 27 d.lgs. 546/1992
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l'inefficacia dell'istanza tardiva ai fini del silenzio-rifiuto impugnabile; il motivo è stato assorbito.
Richiamato per contestare l'idoneità dell'istanza tardiva a fondare il diritto al rimborso; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di rimborso e limiti di aiuti/de minimis.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
Richiamato nel terzo motivo come disciplina rilevante per i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi.
Richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sulla verifica del limite de minimis; motivo assorbito.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per il divieto di aiuti di Stato e il controllo del limite de minimis sul rimborso.
Decisione UE 2016/195
Richiamata quale parametro europeo sul regime de minimis da verificare d'ufficio.
Massime di principio
- Nel rimborso di imposte versate ma poi divenute non dovute per effetto di una sopravvenienza normativa, il termine biennale per l'istanza decorre dal momento in cui la non debenza diviene giuridicamente definitiva, anche se l'accertamento è solo indiretto.
- La proroga del termine per aderire a una definizione agevolata non sposta il dies a quo del diritto al rimborso: essa incide solo sul termine per effettuare il pagamento agevolato del residuo, non sul momento in cui sorge il diritto alla ripetizione dell'indebito.
- Quando l'istanza di rimborso è proposta oltre il termine decadenziale applicabile, essa è tardiva e non può validamente fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti, gli altri motivi restano assorbiti.
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