Cassazione Civile, Ordinanza n. 12079/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, conseguente alla risoluzione del concordato preventivo omologato. Il debitore ha impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, resa su istanza di un istituto di credito che aveva incorporato la società originaria titolare del credito da leasing. Il ricorrente ha sostenuto che la banca non fosse legittimata a chiedere la risoluzione del concordato e il fallimento, poiché il credito era stato ceduto a una società veicolo nell’ambito di una cartolarizzazione; ha inoltre dedotto che l’assenza di comunicazione della cessione agli organi della procedura rendeva irrilevante la pretesa legittimazione del cedente e che la banca non aveva agito in nome della cessionaria. Con il secondo e terzo motivo ha contestato anche la ritualità dell’istanza orale di fallimento proposta in udienza dalla sostituta del difensore della società cessionaria, ma tali censure erano rivolte a una ratio decidendi ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la cessione del credito non privasse il cedente della legittimazione a partecipare alla procedura concorsuale in mancanza di comunicazione della cessione agli organi della procedura, e che comunque la cedente potesse agire in forza della procura rilasciata dalla cessionaria. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per carenza di interesse, poiché anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe eliminato l’altra autonoma ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 l.fall.
non è richiamabile dall'art. 169 l.fall. in tema di concordato preventivo; la regola sulla comunicazione della cessione del credito non si ricava da tale norma per questa fase
art. 1264 c.c.
la cessione del credito non esclude, di per sé, la legittimazione del cedente nella procedura concorsuale fino a comunicazione della cessione
art. 6 l.fall.
disciplina l'istanza di fallimento; la legittimazione del creditore è valutata alla luce della titolarità del credito e della sua spendibilità nella procedura
art. 169 l.fall.
regola gli effetti dell'apertura del concordato preventivo; non consente di estendere automaticamente l'art. 115 l.fall.
art. 186 l.fall.
disciplina la risoluzione del concordato preventivo; il creditore cedente resta legittimato a promuoverla se la cessione non è stata comunicata
art. 77 c.p.c.
richiamato nel motivo, in relazione alla spendita del nome e ai poteri di rappresentanza
art. 81 c.p.c.
richiamato nel motivo, per contestare l'agire in nome proprio anziché per conto della cessionaria
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della legittimazione nella controversia
art. 56, co. 2 l.fall.
la prova dell'anteriorità della cessione rileva, secondo la Corte, ai fini dell'eventuale compensazione
art. 127, u.co., l.fall.
la prova dell'anteriorità della cessione rileva, secondo la Corte, ai fini del voto nel concordato fallimentare
art. 380-bis c.p.c.
è stata utilizzata la definizione accelerata del giudizio con proposta del consigliere
art. 96 c.p.c.
applicati per la condanna aggravata del ricorrente, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia concorsuale, la cessione di un credito non priva automaticamente il creditore originario della legittimazione processuale a intervenire, votare o promuovere iniziative nella procedura finché la cessione non sia stata comunicata agli organi della procedura.
- La circolazione dei crediti nelle procedure concorsuali è fisiologica; in assenza di un obbligo di comunicazione tempestiva della cessione, il creditore cedente resta legittimato a operare nella procedura nei confronti degli organi concorsuali.
- La prova dell'anteriorità della cessione del credito assume rilievo solo in ipotesi specifiche previste dalla legge, come la compensazione o il voto nel concordato fallimentare, non quale requisito generale di legittimazione del cessionario o di perdita della legittimazione del cedente.
- Se una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, i motivi di ricorso che attaccano solo una diversa ratio sono inammissibili per carenza di interesse, perché il loro accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori oneri fiscali previsti dalla legge.
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