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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12073/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le parti attrici avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito e la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto. In appello la domanda era stata respinta perché i giudici di merito avevano ritenuto non assolto l'onere di produrre i contratti e gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto; avevano inoltre escluso rilievo all'istanza di esibizione non reiterata e considerato esplorativa la consulenza tecnica richiesta. Con un unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, nel giudizio di ripetizione di indebito, il correntista avrebbe potuto assolvere l'onere probatorio anche solo con gli estratti conto e che non poteva essergli imposto di produrre un contratto di cui negava l'esistenza; inoltre assumevano che la banca non avesse prodotto i contratti e non ne avesse affermato l'esistenza. La Corte ha però rilevato che la censura era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, per novità della questione relativa alla pretesa inesistenza dei contratti scritti e perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, in mancanza di prova specifica della mancata conclusione di contratti scritti e in assenza di un'allegazione autosufficiente e rituale della questione nei precedenti gradi, restava a carico degli attori in ripetizione l'onere di provare l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, dunque anche l'assenza dei contratti. Ha inoltre osservato che la prova di fatti negativi non comporta inversione dell'onere probatorio e che può essere fornita mediante fatti positivi contrari o presunzioni, ma nel caso concreto i ricorrenti non avevano indicato prove idonee in tal senso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese e, in applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., anche al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri di cui al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova resta a carico di chi fa valere il diritto o eccepisce il fatto estintivo/modificativo; la negatività del fatto da provare non ne inverte la distribuzione e la prova può essere data per fatti positivi contrari o per presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione della norma non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento discrezionale delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo formalmente fondato su violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e delle ragioni della censura; la mancata indicazione del contenuto della sentenza impugnata e degli atti rilevanti comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la decisione accelerata e collega la valutazione di manifesta inammissibilità ai presupposti della condanna aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    nei casi decisi in conformità alla proposta, la Corte ha ritenuto applicabile la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma equitativa.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    le nuove disposizioni sull'art. 380-bis c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito fondato su rapporti bancari, l'attore deve fornire prova specifica dell'assenza di una valida causa debendi; se contesta l'esistenza di un contratto scritto, deve allegare e dimostrare in modo autosufficiente tale circostanza.
  • La prova di un fatto negativo non comporta inversione dell'onere probatorio: il fatto può essere dimostrato mediante elementi positivi contrari o presunzioni, ma resta fermo il carico probatorio della parte che lo deduce.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare in quale atto dei gradi precedenti abbia dedotto la questione e quali elementi del processo la sorreggano, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può applicare la responsabilità aggravata e liquidare somme equitative in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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