Cassazione Civile, Ordinanza n. 12081/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2014 con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa disconoscendo diversi costi, ritenuti non inerenti per la genericità delle fatture e per l'assenza di documentazione di riscontro. In particolare erano stati contestati: costi per lavorazioni di carni affidate a una ditta individuale collegata, costi per l'acquisto di carni e costi per carburanti degli automezzi impiegati per trasporto e consegna dei prodotti. La CTP aveva accolto in parte il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale della contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che i costi erano inerenti all'attività e che la CTR aveva trascurato la funzione dei costi nel ciclo produttivo, limitandosi a valorizzare la presunta insufficienza documentale; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, affermando che ai fini IVA l'inerenza va letta come afferenza alle operazioni imponibili e che la detrazione poteva essere negata solo in caso di operazioni inesistenti o di macroscopica antieconomicità, circostanze non ricorrenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la CTR aveva svolto un accertamento di fatto sulla mancata prova dell'inerenza dei costi, fondato sulla genericità delle fatture e sull'assenza di idonea documentazione di supporto, accertamento non censurato sotto il corretto profilo e non riesaminabile in sede di legittimità. La ricorrente, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale già esaminato nei gradi di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Ai fini della deducibilità dei costi occorre la prova dell'inerenza; la Corte conferma che il rilievo sull'indeducibilità fondato sulla carenza di prova e sulla genericità documentale integra un accertamento di fatto non rivalutabile in cassazione.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA presuppone l'afferenza dell'acquisto all'attività soggetta a imposta; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte richiama la norma nel quadro del disconoscimento della detrazione, in relazione alla genericità delle fatture e alla mancanza di indicazioni idonee a sorreggere il diritto alla detrazione.
La causa è stata trattata secondo il rito camerale conseguente alla proposta di definizione, rispetto alla quale la Corte ha deciso in conformità.
art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione, la Corte ha applicato la condanna aggravata a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all'attività d'impresa; la censura che non contesti l'accertamento fattuale del giudice di merito, ma pretenda una nuova valutazione della documentazione, è inammissibile in cassazione.
- In tema di IVA, il diritto alla detrazione non può essere riconosciuto in presenza di documentazione generica o non corroborata da elementi idonei a dimostrare natura, qualità e quantità delle operazioni fatturate, quando il giudice di merito abbia escluso in fatto l'afferenza dei costi all'attività imponibile.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di prova e sulla genericità delle fatture, la parte soccombente non può limitarsi a invocare la violazione di norme sostanziali se, in sostanza, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di appello.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere applicata, nelle forme previste dalla norma, quando il giudizio venga definito in conformità alla proposta di definizione e il ricorso risulti infondato o inammissibile.
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