Cassazione Civile, Ordinanza n. 12072/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007 relativo all'imposta unica sulle scommesse, ritenendo che il titolare della ricevitoria, avendo raccolto scommesse per conto di un bookmaker inglese non munito di concessione o autorizzazione in Italia, fosse soggetto passivo del tributo. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) erronea qualificazione della sua attività come gestione della scommessa anziché mera ricezione; 2) violazione dei principi di capacità contributiva e artt. 3 e 53 Cost.; 3) erronea attribuzione di natura interpretativa e retroattiva all'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010; 4) errata interpretazione del requisito di territorialità dell'imposta unica; 5) violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 TFUE, oltre che dell'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha rilevato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, per le annualità d'imposta anteriori al 2011 non possono essere assoggettate all'imposta unica le ricevitorie che operavano per conto di bookmaker privi di concessione; per tali annualità rispondono invece i bookmakers, mentre la disciplina interpretativa del 2010 non può operare in senso retroattivo in danno dei ricevitori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è stato accolto con annullamento dell'atto impugnato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la complessità della questione e per la successiva stabilizzazione giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1998, artt. 1 e 3
La Corte, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, ha ritenuto che per le annualità anteriori al 2011 non possano essere utilizzate per colpire le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, dovendosi invece leggere la disciplina nel senso che il soggetto passivo sia il bookmaker.
l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lettere a) e b)
La disposizione è stata qualificata come interpretativa; tuttavia, per i rapporti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore non può produrre effetti retroattivi tali da trasferire l'imposta sui ricevitori, poiché le commissioni erano già cristallizzate e non consentivano la traslazione del tributo.
Costituzione, artt. 3 e 53
La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole, e compatibile con la capacità contributiva, l'assoggettamento dei ricevitori che operano per bookmaker privi di concessione per le annualità successive; ma ha escluso che la medesima soluzione valga retroattivamente per il periodo anteriore al 2011.
TFUE, artt. 49 e 56
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del terzo motivo e non è stato esaminato nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
È stato il parametro processuale richiamato per i motivi di ricorso, ma la decisione di accoglimento si è concentrata sul terzo motivo alla luce dello ius superveniens costituzionale.
Massime di principio
- Per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica sulle scommesse non può essere richiesta alla ricevitoria che abbia operato per conto di un bookmaker privo di concessione, poiché la disciplina interpretativa sopravvenuta non può incidere retroattivamente su rapporti già esauriti in modo da trasferire il carico fiscale sul ricevitore.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma solo per un determinato segmento temporale, il giudice di legittimità deve conformarsi allo ius superveniens e rimuovere gli effetti degli atti impositivi emessi per quel periodo.
- La qualificazione del soggetto passivo d'imposta va condotta distinguendo tra bookmaker e ricevitoria: la mera ricezione delle scommesse può integrare attività gestoria ai fini del tributo solo nei limiti e con gli effetti previsti dalla disciplina validamente applicabile al periodo considerato.
- Se l'accoglimento di un motivo rende superflua la trattazione degli altri, questi restano assorbiti e la causa può essere decisa nel merito dalla Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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