Cassazione Civile, Ordinanza n. 12071/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e del suo socio illimitatamente responsabile. Il socio ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. sostenendo che le notifiche del ricorso e del decreto di convocazione, nonché della sentenza dichiarativa di fallimento, fossero nulle o inesistenti: in particolare, ha dedotto che gli atti erano stati notificati in un luogo non più corrispondente alla sua residenza, dimora o domicilio, poiché egli si era trasferito prima in altra città e poi all'estero; ha inoltre contestato la validità della notificazione eseguita alla società, lamentando che il deposito in casa comunale non avrebbe assicurato una conoscenza effettiva. Infine, ha sostenuto che, essendo invalide le notifiche, il reclamo contro la sentenza di fallimento non poteva ritenersi tardivo. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulle notificazioni e nullità della sentenza, sia per la fase prefallimentare sia per il decorso del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, condividendo la valutazione della Corte d'appello sulla ritualità delle notifiche al socio presso la vecchia residenza di Alghero, poiché l'ufficiale notificante aveva accertato un collegamento fattuale tra il destinatario e quel luogo, risultanze non contestate con querela di falso e compatibili con l'indicazione del recapito nei pubblici registri. Ha inoltre ritenuto corretta la notificazione alla società ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., mediante deposito in casa comunale dopo il mancato perfezionamento delle altre modalità previste. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha escluso la necessità di ulteriori ricerche dell'ufficiale giudiziario una volta attestata l'impossibilità della notifica presso la sede, e ha rilevato che le censure sulla notificazione alla società non coglievano la ratio decidendi e difettavano di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza; se la notificazione è rituale, il reclamo successivo è tardivo e quindi inammissibile.
La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione segue un procedimento speciale e semplificato; se la notifica a mezzo PEC non va a buon fine e l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede, il deposito dell'atto in casa comunale perfeziona validamente la notificazione senza necessità di ulteriori ricerche.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica personale; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il luogo di notificazione fosse comunque collegato al destinatario e che le doglianze fossero infondate.
Invocato dal ricorrente come modalità necessaria di notifica all'estero; la Corte non lo ha ritenuto applicabile perché ha reputato rituale la notificazione eseguita nel luogo già collegato al destinatario in Italia.
La Corte ha chiarito che la notificazione alla società poteva avvenire tramite il rito speciale dell'art. 15 l. fall., senza che fosse imposto il ricorso alla notificazione al legale rappresentante secondo l'art. 145 c.p.c.
Norma richiamata per dedurre nullità della notificazione; la Corte ha escluso la nullità degli atti notificatori alla luce della ritualità del procedimento seguito.
Richiamato insieme alle norme sulla nullità della sentenza; non è stata ravvisata alcuna invalidità derivata del provvedimento impugnato.
Richiamato per sostenere l'invalidità delle notifiche; la Corte ha respinto la censura perché il procedimento notificatorio era stato correttamente eseguito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro di tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata lesione del diritto di difesa poiché le notifiche erano rituali.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni del giusto processo o del contraddittorio.
Richiamato nel contesto delle contestazioni sulla validità del procedimento prefallimentare; la Corte non ha accolto la censura.
Le risultanze dei pubblici registri producono effetti verso i terzi e impongono oneri di diligenza a chi riveste un ruolo imprenditoriale; la Corte lo richiama per valorizzare l'indicazione del recapito nei registri.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme ad altri parametri costituzionali; non ha inciso sull'esito della decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha escluso violazioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione, il luogo indicato dall'ufficiale notificante come collegato al destinatario può essere ritenuto sufficiente quando sia sorretto da un accertamento di fatto non specificamente contestato; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da altri elementi di convincimento.
- Quando la notificazione del ricorso per fallimento segue il procedimento speciale dell'art. 15 l. fall., il mancato buon esito delle prime modalità legittima il deposito dell'atto in casa comunale senza necessità di ulteriori ricerche dell'ufficiale giudiziario.
- La notificazione alla società in ambito prefallimentare non richiede necessariamente il ricorso alle regole ordinarie della notificazione al legale rappresentante, se è correttamente seguito il procedimento speciale previsto dalla legge fallimentare.
- Le censure per nullità della notificazione e della sentenza sono inammissibili quando non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata o non sono autosufficienti nella descrizione della sequenza notificatoria e dei relativi adempimenti.
- Il termine per reclamare la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla notificazione validamente perfezionata; se la notificazione è rituale, il reclamo proposto oltre il termine perentorio è tardivo e non può essere accolto.
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