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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito, che aveva escluso l'applicabilità della penale contrattuale, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto denominato "cointeressenza propria", con cui una parte associava l'altra alla realizzazione di un complesso immobiliare: l'associato partecipava agli utili e alle perdite senza versare corrispettivo, mentre l'associante si impegnava a iniziare i lavori entro una certa data e, in caso di ritardo o inadempimento, a corrispondere specifiche penali. L'associato ha chiesto in via monitoria il pagamento della penale ritenendo che l'associante non avesse iniziato l'edificazione entro il termine pattuito. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello, sul rilievo che alla data indicata non fosse possibile avviare l'attività edificatoria e che quindi la penale non fosse applicabile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2554 c.c. sulla qualificazione del contratto; nullità della sentenza per non aver considerato la natura della clausola penale e la sua operatività indipendentemente dalla colpa; violazione dell'art. 1382 c.c. e della clausola contrattuale n. 5 per avere la Corte territoriale escluso la penale; omesso esame di fatti decisivi e inattendibilità delle prove testimoniali; violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e gli altri motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, oltre che, per uno di essi, perché proposti in presenza di doppia conforme; il sesto motivo è stato qualificato come non motivo.

Norme richiamate

  • art. 2554 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la corretta qualificazione del contratto fosse decisiva; la Corte non entra nel merito della questione perché censura il motivo per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge richiede che il motivo sia specifico e confronti la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Anche la deduzione di vizi processuali deve essere specifica, indicando i passaggi del procedimento in cui l'errore sarebbe stato commesso e come esso sia rimasto deducibile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fonda.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La specificità del ricorso è ricondotta ai principi generali sulle nullità degli atti processuali, quando manchino requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo.

  • art. 157 c.p.c.

    La deduzione di un vizio processuale deve essere tempestiva e il ricorrente deve indicare come il vizio sia rimasto "vivo" per poter essere proposto in cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie in cassazione sono destinate solo all'illustrazione argomentativa dei motivi già dedotti, non a nuove allegazioni.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato in tema di clausola penale; la Corte non esamina nel merito la censura perché il motivo è inammissibile e comunque volto a rivalutare il fatto.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato per la richiesta di riduzione della penale, ma il motivo è dichiarato inammissibile/non scrutinabile nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il quarto motivo è ritenuto inammissibile anche perché la decisione di merito era una doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per vizi processuali, deve essere formulato con specificità e autosufficienza: non basta indicare le norme asseritamente violate, ma occorre confrontarle con la ratio decidendi e indicare puntualmente fatti, atti e documenti rilevanti.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; censure di merito mascherate da violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima motivazione decisiva, le censure che richiedono un riesame del fatto possono essere dichiarate inammissibili anche per il limite della doppia conforme.
  • La deduzione di un error in procedendo non esime dall'onere di indicare con precisione i passaggi processuali rilevanti e di dimostrare la tempestiva deduzione del vizio nei gradi di merito.
  • La clausola penale e la sua eventuale riduzione non possono essere utilmente sottoposte al vaglio di legittimità se il ricorso non supera il filtro di ammissibilità e si risolve in una contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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