Cassazione Civile, Ordinanza n. 26932/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2001 e 2002, fondati su controlli bancari estesi anche ai familiari e su contestazioni di maggiori ricavi non dichiarati. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi: deduceva, tra l'altro, l'efficacia di una domanda di condono per gli anni 2001 e 2002, la tardività degli accertamenti per decorso dei termini, l'inammissibilità del raddoppio dei termini per sopravvenuta prescrizione del reato o per condono perfezionato, l'omesso esame delle giustificazioni sui movimenti bancari, l'omessa valutazione di elementi istruttori, l'erronea ricostruzione delle spese e, soprattutto, la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché l'accertamento per il 2002 era stato emesso e notificato 23 giorni dopo la consegna del PVC senza attendere il termine dilatorio di 60 giorni e senza adeguata motivazione d'urgenza.
La decisione
La Corte ha accolto l'ottavo e il nono motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha rilevato che l'avviso di accertamento relativo al 2002 era stato notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione. Richiamando il principio secondo cui la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 comporta la nullità dell'accertamento in assenza di motivazione sull'urgenza, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., cassando la sentenza impugnata e annullando l'avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
Viene utilizzato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Invocato dal contribuente come base del condono tombale per gli anni 2001 e 2002; la questione resta assorbita dall'accoglimento del motivo sul termine dilatorio.
art. 10 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato in relazione alla proroga biennale dei termini di accertamento per chi non si sia avvalso del condono.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale termine ordinario di accertamento e quale norma sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di imputazione temporale delle spese e dei redditi presunti.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi e la loro imputazione per intero all'anno di versamento.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima di 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare e motivata urgenza; la sua violazione determina nullità dell'atto.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal contribuente a sostegno delle doglianze sul condono e sul rispetto dello statuto del contribuente.
Invocato per lamentare l'omessa valutazione degli elementi istruttori.
La Corte richiama l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma privilegia la decisione sulla questione più agevole e assorbente.
Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nella giurisprudenza citata come norma sistematica che concorre a fondare la nullità dell'atto emesso in violazione del termine dilatorio.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nella giurisprudenza citata come parametro di legittimità e motivazione dell'azione amministrativa.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nella giurisprudenza citata come base della nullità dell'atto amministrativo privo di requisiti essenziali o adottato in violazione di norme imperative.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nella giurisprudenza citata come norma sulla motivazione e validità dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nella giurisprudenza citata quale disposizione parallela in materia di avviso di accertamento IVA.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione non può essere emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, salvo che l'Ufficio espliciti in modo puntuale e concreto le ragioni di particolare urgenza che impongono l'anticipazione.
- La violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 comporta la nullità dell'avviso di accertamento, a meno che l'amministrazione non assolva l'onere di motivare specificamente l'urgenza.
- Se la censura relativa alla violazione del termine dilatorio è decisiva e risolutiva, le ulteriori doglianze sul merito dell'accertamento restano assorbite.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la questione assorbente consente la definizione immediata della controversia.
- Nel giudizio di legittimità tributario, l'omessa pronuncia della CTR su una specifica eccezione di nullità dell'accertamento può condurre alla cassazione della sentenza impugnata e all'annullamento dell'atto impositivo.
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