Cassazione Civile, Ordinanza n. 25893/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per gli anni d’imposta 2014 e 2015. Gli atti erano stati emessi dopo una verifica presso una ditta individuale che, senza le concessioni, autorizzazioni o licenze previste, raccoglieva scommesse per conto di una società bookmaker maltese, anch’essa priva di concessione e autorizzazione a operare in Italia. Il ricorso della società contribuente contro gli avvisi era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva rigettato l’appello con sentenza depositata il 19 febbraio 2024. In cassazione, i ricorrenti hanno articolato dieci motivi. Hanno contestato: 1) la mancata traduzione degli atti impositivi in inglese e la conseguente lesione del diritto di difesa; 2) la determinazione induttiva della base imponibile e l’aliquota applicata, sostenendo che si dovesse procedere analiticamente e valorizzare la documentazione prodotta; 3) la violazione della regola sull’onere della prova introdotta dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992; 4) la mancata considerazione dei reports e dei documenti contabili; 5) l’insussistenza dei presupposti territoriali e soggettivi dell’imposta, anche in ragione della pretesa doppia imposizione e della disciplina della stabile organizzazione; 6) l’illegittimità dell’imposizione sul gestore del centro e del regime di solidarietà del bookmaker estero, nonché l’asserita modifica del presupposto e della base imponibile per effetto della disciplina successiva; 7) l’asserita regolarizzazione dell’attività e l’assenza dei presupposti tributari in conseguenza della disciplina di emersione del 2014 e delle modifiche del 2015-2016; 8) l’illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 9) la violazione del contraddittorio e dei principi di imparzialità e buon andamento, anche perché l’ufficio verificatore e quello accertatore coincidevano; 10) la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulle norme nazionali relative a giochi e scommesse e alla regolarizzazione fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate, non essendo stata parte del giudizio di appello. Ha rigettato il primo motivo: non esiste una previsione che imponga la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario e i ricorrenti non hanno provato di non aver potuto conoscerne il contenuto; le articolate difese svolte nei gradi di merito dimostravano, al contrario, tale conoscenza. Ha disatteso congiuntamente il secondo e il quarto motivo: per una raccolta irregolare non confluita nel totalizzatore nazionale, quando non sia possibile ricostruire l’imponibile effettivo, per le annualità 2014 e 2015 è legittimo il metodo induttivo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, con i criteri applicati nel caso. Le censure sulla documentazione erano inoltre generiche e, nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione dei documenti già esaminati dalla CGT2, inammissibili perché dirette a ottenere un riesame del merito. Il terzo motivo, relativo all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, è stato dichiarato inammissibile per mancata prova che la questione fosse stata proposta nei gradi di merito e per difetto di specificità; è stato comunque ritenuto infondato, perché la disposizione ha natura sostanziale, non retroagisce e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, mentre il giudizio era iniziato nel 2020. I motivi quinto, sesto e settimo sono stati disattesi: la Corte ha ribadito che il titolare della ricevitoria e il bookmaker estero privo di concessione sono soggetti passivi dell’imposta in rapporto di solidarietà paritetica; l’imposta si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento, non ha natura sanzionatoria o armonizzata e non determina la dedotta doppia imposizione. La disciplina di emersione non ha eliminato il presupposto tributario, e la censura che confonde il piano amministrativo con quello tributario è stata dichiarata inammissibile. L’ottavo motivo sulle sanzioni è stato rigettato: l’obiettiva incertezza interpretativa relativa alla soggettività passiva del bookmaker estero era cessata con la disciplina interpretativa del 2010 e non ricorreva per le annualità 2014 e 2015. Il nono motivo sul contraddittorio endoprocedimentale è stato rigettato: per questo tributo non armonizzato non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio in assenza di una specifica previsione; inoltre, nel caso concreto il contraddittorio si era svolto e la coincidenza tra soggetto verificatore e accertatore non ne invalidava l’esito. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisandosi necessità di un nuovo rinvio alla luce della decisione europea già intervenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato. I ricorrenti sono stati condannati, in favore della sola Agenzia delle dogane e dei monopoli, a euro 2.400,00 per spese, oltre spese di prenotazione a debito; a ulteriori euro 2.400,00 per responsabilità aggravata e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Reg. (UE) 2020/1784
Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.
Il regolamento invocato non comporta, secondo la Corte, un obbligo di redigere o tradurre l’atto impositivo nella lingua del destinatario; l’eventuale impossibilità di conoscerne il contenuto deve essere provata dal contribuente.
art. 24 Cost.
Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.
La mancata traduzione non determina di per sé una lesione del diritto di difesa: spetta al contribuente dimostrare di non aver potuto conoscere l’atto nonostante la condotta esigibile.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;
Per gli anni anteriori al 2016, quando l’attività irregolare non consente di ricostruire l’imponibile effettivo, la base imponibile può essere determinata induttivamente sulla base della raccolta media provinciale registrata nel totalizzatore nazionale, applicando l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
art. 1, comma 945, l. n. 208/2015
per i soggetti che svolgono un’attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208
La determinazione secondo il sistema ordinario previsto dalla disposizione riguarda le attività regolari e quelle irregolari il cui ammontare effettivo delle giocate sia ricostruibile sulla base di elementi documentali.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza
La disposizione ha natura sostanziale, non è retroattiva e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010
In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.
La disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito, scegliendo una delle interpretazioni prima possibili, che il bookmaker estero che gestisce scommesse tramite una ricevitoria in Italia è soggetto passivo dell’imposta.
In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.
La norma, come interpretata autenticamente nel 2010, individua quale soggetto passivo anche il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia tramite una ricevitoria, pur senza concessione.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d’imposa (il 2014 e il 2015) successiali al 2011.
L’esimente per obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero può operare soltanto fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; non è invocabile per le annualità 2014 e 2015.
Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza
La norma ha introdotto l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, con decorrenza dal 16 settembre 2022.
Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza
La disciplina transitoria non prevede una decorrenza diversa da quella conseguente all’entrata in vigore della disposizione il 16 settembre 2022.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014
per gli anni d’imposta dal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.
Per gli anni dal 2016, quando non sia possibile ricostruire la base imponibile di un soggetto irregolare, opera il criterio forfetario del triplo della raccolta media provinciale del periodo precedente, con l’aliquota massima indicata dalla legge.
per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;
L’art. 4 individua l’aliquota massima applicabile alle tipologie di scommessa, che viene utilizzata nel calcolo induttivo per le annualità anteriori al 2016.
art. 1, commi 644 e 945, l. n. 208/2015
Né si può ritenere che la disciplina dell’emersione di cui alla l. n. 190 del 2014 abbia eliminato il presupposto dell’imposta od escluso gli obblighi tributari, operando la censura un’impropria commistione tra il piano amministrativo e quello tributario, sicché, in parte qua, la stessa è inammissibile, ponendo una questione priva di rilievo.
La disciplina di emersione e le modifiche normative successive non eliminano il presupposto dell’imposta né escludono gli obblighi tributari per il solo fatto che l’attività sia stata oggetto di regolarizzazione amministrativa.
art. 56 TFUE
L'imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è un tributo armonizzato, il che impone anche di disattendere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE.
La Corte richiama l’art. 56 TFUE quale libertà rilevante per valutare eventuali ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi; ciò non estende però alle imposte nazionali non armonizzate i principi propri dei tributi armonizzati.
I ricorrenti vanno, altresì, condannati, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
La Corte ha applicato la disciplina della responsabilità aggravata, condannando i ricorrenti al pagamento delle somme liquidate in dispositivo.
I ricorrenti vanno, altresì, condannati, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
La disposizione è richiamata quale base processuale per l’applicazione, nel procedimento, della condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non ne determina automaticamente l’illegittimità o la lesione del diritto di difesa; il contribuente deve provare di non aver potuto conoscerne il contenuto nonostante la condotta esigibile.
- Per le attività di raccolta di scommesse irregolari non confluite nel totalizzatore nazionale, se l’imponibile effettivo non è ricostruibile, per le annualità anteriori al 2016 è legittima la determinazione induttiva secondo il criterio della raccolta media provinciale registrata nel totalizzatore e l’applicazione dell’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
- Quando l’attività irregolare è documentabile e l’ammontare effettivo delle giocate è ricostruibile sulla base degli elementi disponibili, compresi quelli forniti dal contribuente, l’imponibile va determinato secondo il sistema di tassazione ordinaria.
- La disposizione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non retroattiva; si applica ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore il 16 settembre 2022.
- Ai fini dell’imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero che gestisce scommesse raccolte in Italia tramite una ricevitoria e il titolare della ricevitoria sono soggetti passivi in rapporto di solidarietà paritetica; l’imposta si applica indipendentemente dal luogo di stabilimento degli operatori.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura sanzionatoria né di tributo armonizzato; la disciplina di emersione dell’attività non elimina di per sé il presupposto del tributo né gli obblighi fiscali.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero può rilevare fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, ma non per annualità d’imposta successive come il 2014 e il 2015.
- Per un tributo non armonizzato, in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l’invalidità dell’atto; la coincidenza dell’ufficio verificatore e accertatore non invalida il procedimento quando il contraddittorio si è comunque svolto.
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