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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41935/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa recuperando maggiori imposte, ritenendo che i corrispettivi di cessione di sedici unità abitative fossero inferiori a quelli effettivi. L'accertamento si fondava su una pluralità di elementi: nove contratti preliminari di compravendita relativi ad alcune delle vendite, valori desumibili da perizie bancarie e mutui degli acquirenti, valori comunali ai fini ICI e valori di mercato rilevati da una società specializzata. La CTR aveva rigettato l'appello dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio motivazionale per omessa valutazione della congruità del prezzo delle compravendite prive di preliminare e per pretesa insufficienza/contraddittorietà della motivazione; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione e fondato su documentazione insufficiente; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni semplici, contestando la legittimità della stima del valore al metro quadro e affermando che il valore normale non potesse valere da solo come presunzione, oltre a sostenere che i valori dei preliminari sarebbero stati superati dai contratti definitivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non indicava il fatto storico decisivo e il percorso logico che avrebbe portato a diversa decisione, e infondato/inammissibile il resto, osservando che la motivazione della CTR non era apparente né mancante, ma dava conto di un quadro indiziario plurimo e concordante. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, dopo la modifica normativa che ha escluso la presunzione legale del valore normale, il giudice tributario può comunque fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; i valori OMI, da soli, non bastano, ma nel caso concreto l'Ufficio e la CTR avevano valorizzato un coacervo di elementi (valori comunali, valori di mercato rilevati, perizie e mutui, preliminari). La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è inammissibile se non viene indicato il fatto storico decisivo trascurato e il ragionamento controfattuale che avrebbe portato a un esito diverso.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di appello.
  • In materia tributaria, la soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra prezzo e valore normale non esclude la possibilità per l'Ufficio e per il giudice di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • I valori di mercato o OMI non possono, da soli, costituire l'unico fondamento dell'accertamento; devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari idonei a integrare un quadro presuntivo complessivo.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico fondato su una pluralità di elementi indiziari esplicitamente richiamati.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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