Cassazione Civile, Ordinanza n. 41935/2021 del 29/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa recuperando maggiori imposte, ritenendo che i corrispettivi di cessione di sedici unità abitative fossero inferiori a quelli effettivi. L'accertamento si fondava su una pluralità di elementi: nove contratti preliminari di compravendita relativi ad alcune delle vendite, valori desumibili da perizie bancarie e mutui degli acquirenti, valori comunali ai fini ICI e valori di mercato rilevati da una società specializzata. La CTR aveva rigettato l'appello dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio motivazionale per omessa valutazione della congruità del prezzo delle compravendite prive di preliminare e per pretesa insufficienza/contraddittorietà della motivazione; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione e fondato su documentazione insufficiente; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni semplici, contestando la legittimità della stima del valore al metro quadro e affermando che il valore normale non potesse valere da solo come presunzione, oltre a sostenere che i valori dei preliminari sarebbero stati superati dai contratti definitivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non indicava il fatto storico decisivo e il percorso logico che avrebbe portato a diversa decisione, e infondato/inammissibile il resto, osservando che la motivazione della CTR non era apparente né mancante, ma dava conto di un quadro indiziario plurimo e concordante. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, dopo la modifica normativa che ha escluso la presunzione legale del valore normale, il giudice tributario può comunque fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; i valori OMI, da soli, non bastano, ma nel caso concreto l'Ufficio e la CTR avevano valorizzato un coacervo di elementi (valori comunali, valori di mercato rilevati, perizie e mutui, preliminari). La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo entro i limiti del minimo costituzionale; è inammissibile la censura che non indichi il fatto storico decisivo e il nesso logico che avrebbe condotto a diversa decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove sotto forma di violazione di legge.
art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dai ricorrenti sulla motivazione dell'atto, ma la Corte ha ritenuto che la censura attenesse in realtà al merito della valutazione probatoria.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso, ma non ritenuto violato alla luce della motivazione complessiva dell'atto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione dell'accertamento era reputata sufficiente perché basata su plurimi elementi indiziari espressamente richiamati.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato con riferimento alla motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte non ha ravvisato la denunciata carenza.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Dopo la soppressione della presunzione legale del valore normale, l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche in materia IVA l'Ufficio può ricorrere a presunzioni semplici, nei limiti sopra indicati.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se il ragionamento inferenziale è sorretto da indizi dotati di gravità, precisione e concordanza.
art. 24, comma 5, l. 7 luglio 2009, n. 88
Ha reintrodotto retroattivamente la presunzione semplice, ma non impedisce al giudice di fondare il convincimento su un coacervo indiziario; i valori OMI non possono però essere assunti da soli come unica base presuntiva.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza è censurabile solo se manca, è apparente o è manifestamente contraddittoria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza ricorre solo in caso di mancanza o apparenza della motivazione, non per dissenso sulla sua attendibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è inammissibile se non viene indicato il fatto storico decisivo trascurato e il ragionamento controfattuale che avrebbe portato a un esito diverso.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di appello.
- In materia tributaria, la soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra prezzo e valore normale non esclude la possibilità per l'Ufficio e per il giudice di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- I valori di mercato o OMI non possono, da soli, costituire l'unico fondamento dell'accertamento; devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari idonei a integrare un quadro presuntivo complessivo.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico fondato su una pluralità di elementi indiziari esplicitamente richiamati.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte ricorrente.
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