Cassazione Civile, Ordinanza n. 41840/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva recuperata IRES asseritamente non versata perché la società non si era adeguata al reddito minimo previsto per le società non operative ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994. La CTR aveva ritenuto legittima la pretesa, osservando che nella fattispecie vi era attività meramente liquidatoria e che la società non aveva presentato interpello disapplicativo. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non si trattava di mera liquidazione formale ma di un accertamento implicante la rideterminazione del reddito previa sua diversa qualificazione, attività non consentita nel procedimento automatizzato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 1095 e 1096, L. n. 296/2006, dell'art. 32 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 53 Cost., assumendo l'inapplicabilità del test di operatività alle regole di determinazione del reddito agrario. L'Agenzia, pur richiamando un atto di indirizzo per l'abbandono di controversie analoghe, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, che tuttavia non è stata dichiarata perché non risultava adottato alcun atto di autotutela né vi era definizione della lite da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro la cartella esattoriale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, in ragione dell'evoluzione della vicenda processuale, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il controllo automatizzato è ammissibile solo per correzioni meramente formali, errori materiali o di calcolo e per dati emergenti dalle dichiarazioni del contribuente; non può essere utilizzato quando la pretesa richiede la risoluzione di questioni giuridiche o una rideterminazione sostanziale del reddito.
I parametri del test di operatività delle società non operative hanno natura presuntiva e non coincidono con il reddito effettivamente percepito; il loro mancato raggiungimento è un indice della non operatività salvo prova contraria.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1095 e 1096
La norma è richiamata dalla ricorrente quale parte del quadro disciplinare che, secondo la sua tesi, renderebbe incompatibile il test di operatività con la determinazione del reddito agrario, ma la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 32
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione del reddito agrario; non è oggetto di una specifica ratio decidendi perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'incompatibilità tra disciplina delle società non operative e reddito agrario; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018
Richiamato per una possibile definizione agevolata della lite, ma nel caso concreto la definizione non risulta intervenuta.
Massime di principio
- In tema di società non operative, la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittima solo se il recupero deriva da un controllo meramente cartolare sui dati dichiarati o da correzioni materiali o di calcolo; non è invece utilizzabile quando l'Ufficio debba risolvere questioni giuridiche o procedere a una sostanziale rideterminazione del reddito.
- I parametri del reddito minimo previsto per le società non operative hanno valore presuntivo e non rappresentano un reddito effettivo; la loro mancata realizzazione costituisce un indice di non operatività superabile con prova contraria.
- La contestazione dell'omesso adeguamento al reddito minimo delle società non operative deve essere veicolata, di regola, nella fase di accertamento e non tramite il mero controllo automatizzato della dichiarazione.
- Quando la decisione di merito è cassata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della parte che ha impugnato l'atto impositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41841/2021 del 29/12/2021
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41842/2021 del 29/12/2021
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41843/2021 del 29/12/2021
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41844/2021 del 29/12/2021
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41845/2021 del 29/12/2021
- ordinanza_civile · 29 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41846/2021 del 29/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →