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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41844/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, due atti societari stipulati lo stesso giorno e relativi al trasferimento di un ramo d'azienda, ritenendoli nel loro complesso un'unica cessione di ramo d'azienda e applicando l'imposta proporzionale anziché in misura fissa. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la reale causa dell'operazione fosse una cessione di quote sociali e non una cessione d'azienda; che l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non consentisse una riqualificazione fondata su elementi extratestuali o sul collegamento tra più atti; che, se l'Ufficio intendeva far valere un abuso del diritto o un'elusione, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina antielusiva; e, in via subordinata, che fosse errata l'applicazione dell'imposta proporzionale unica nella misura più elevata senza distinguere le aliquote proprie dei singoli beni compresi nel complesso aziendale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura di cessione di quote; violazione delle norme sull'imposta proporzionale applicata ai beni compresi nel ramo d'azienda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la decisione della CTR fosse fondata su un'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 incompatibile con i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, deve aversi riguardo al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati per riqualificare l'operazione. Ha precisato che la finalità antielusiva non può essere ricondotta all'art. 20, ma, se del caso, deve essere perseguita mediante il distinto procedimento previsto dall'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, con richiesta di chiarimenti e contraddittorio preventivo, a pena di nullità dell'atto impositivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Spese compensate per l'evoluzione normativa e i recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto da parte dell'Amministrazione deve avvenire soltanto sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, secondo una lettura intrinseca delle sue clausole, senza valorizzare atti collegati o circostanze estranee al testo negoziale.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non attribuisce all'Ufficio un potere generale antielusivo: l'eventuale contestazione di un abuso del diritto o di un'elusione fiscale deve seguire la disciplina speciale prevista dall'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000.
  • Se l'Amministrazione intende contestare una operazione come abusiva o elusiva, deve adottare un procedimento specifico e garantito, con atto impositivo motivato e preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente; in mancanza, l'atto è viziato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una lettura dell'art. 20 incompatibile con i limiti della riqualificazione intrinseca, la sentenza va cassata e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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