Cassazione Civile, Ordinanza n. 41845/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, assumendo edificabile un terreno della società contribuente e determinando la relativa imposta. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che il presupposto impositivo mancasse perché la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione del terreno non era divenuta esecutiva; aveva inoltre contestato il valore attribuito al terreno e il periodo d'imposta considerato. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che la variante non fosse soggetta a condizione sospensiva, che fosse stata rilasciata concessione edilizia con comunicazione di inizio lavori, e che la stima del terreno fosse congrua. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, poi seguita da rinuncia al ricorso; il Collegio ha preso atto dell'intervenuta definizione della controversia e della cessazione dell'interesse alla decisione nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018: l'istanza era stata accettata e la contribuente aveva versato le somme dovute. Ha inoltre compensato le spese processuali in ragione della chiusura della controversia tramite definizione agevolata, senza pronunciarsi sui motivi di ricorso nel merito.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite, una volta accettata e accompagnata dal pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
La decisione è stata assunta mediante collegamento da remoto, secondo la disciplina emergenziale richiamata nel provvedimento.
Norma di conversione richiamata per la celebrazione da remoto dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente adempie agli oneri richiesti, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla pronuncia sul merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione della lite, la Corte può compensare le spese di lite in ragione dell'esito complessivo della controversia.
- La sopravvenuta rinuncia al ricorso e la definizione agevolata non impongono l'esame dei motivi di impugnazione, se il rapporto processuale è ormai privo di oggetto sostanziale.
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