Cassazione Civile, Ordinanza n. 41842/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società aveva conferito in una neocostituita società un complesso immobiliare a liberazione della quota sociale sottoscritta, con contestuale accollo da parte della conferitaria di un mutuo ipotecario gravante sul bene. L’ufficio aveva emesso avviso di liquidazione dell’imposta di registro rideterminando la base imponibile del conferimento. La Commissione tributaria regionale aveva annullato il recupero ritenendo legittima la deduzione del mutuo accollato dal valore dei beni conferiti, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 50 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la sequenza negoziale fosse collegata in chiave elusiva e che, comunque, la deduzione della passività fosse illegittima perché il mutuo non era inerente al conferimento e non poteva abbattere la base imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva applicato l’art. 50 del d.P.R. n. 131/1986 senza verificare il requisito dell’inerenza della passività al conferimento societario. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui sono deducibili solo le passività che traggono causa dallo stesso atto di conferimento e sono funzionalmente connesse al perseguimento dell’oggetto sociale della conferitaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
è evocato dalla ricorrente, ma la decisione fonda la soluzione principalmente sull’art. 50.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 50
la base imponibile del conferimento va determinata sul valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle sole obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; la deduzione delle passività richiede il requisito dell’inerenza al conferimento.
sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi del collegamento negoziale, ma la Corte li reputa inconcludenti ai fini della lite perché la disciplina applicabile è autosufficiente nell’art. 50.
direttiva 69/335/CEE del Consiglio, 17 luglio 1969, art. 5, par. 1, lett. a)
"L'imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali, .... sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento ..."
la norma europea è richiamata come matrice della disciplina interna e conferma che la deduzione riguarda soltanto obbligazioni e oneri causati dal conferimento.
Massime di principio
- Nella determinazione della base imponibile del conferimento societario, ai fini dell’imposta di registro, possono essere dedotte soltanto le passività che abbiano causa nello stesso atto di conferimento e siano ad esso inerenti.
- La mera circostanza che un immobile conferito sia gravato da ipoteca o da un mutuo non consente automaticamente la deduzione del debito dal valore conferito: occorre verificare il collegamento funzionale tra passività, bene conferito e finalità del conferimento.
- Non è consentita una deduzione indiscriminata delle passività gravanti sul bene conferito, poiché ciò potrebbe alterare la base imponibile e favorire operazioni elusivamente dirette ad abbattere il carico tributario.
- In presenza di conferimento con accollo di mutuo, il giudice di merito deve accertare se la passività sia stata assunta dalla conferitaria per il perseguimento del proprio oggetto sociale e non per esigenze personali del conferente.
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