Cassazione Civile, Ordinanza n. 25816/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il pagamento di contributi e sanzioni alla Gestione Separata per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata iscritta all'albo e titolare di partita IVA. Il giudice di primo grado aveva annullato la pretesa ritenendo che l'attività fosse occasionale perché il reddito non aveva superato la soglia di euro 5.000,00. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla Gestione Separata e della disciplina fiscale/previdenziale sostenendo che l'iscrizione all'albo e la titolarità di partita IVA non consentono di qualificare automaticamente l'attività come occasionale e che, in presenza di abitualità dell'esercizio professionale, l'obbligo contributivo sussiste anche sotto la soglia di euro 5.000,00. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che, per il libero professionista iscritto d'ufficio alla Gestione Separata, la prescrizione fosse sospesa per doloso occultamento del debito in mancanza della compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La controricorrente ha proposto anche ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la decisione di merito che aveva collegato in modo automatico il mancato superamento della soglia di euro 5.000,00 all'occasionalità dell'attività professionale. Ha affermato che, per gli avvocati che svolgono abitualmente la professione ma non sono tenuti all'iscrizione alla cassa forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste anche se il reddito percepito è inferiore alla soglia richiamata. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito, così come il ricorso incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, che dovrà riesaminare il merito alla luce del principio affermato, senza l'automatismo tra soglia reddituale e occasionalità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
istituisce la Gestione Separata e ne fonda l'obbligo contributivo nei confronti dei soggetti individuati dalla legge
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato quale disciplina rilevante per l'obbligo contributivo alla Gestione Separata
richiamato per la qualificazione dei redditi professionali e autonomi
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
richiamati in relazione al regime previdenziale degli avvocati
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tesi dell'occasionalità sotto la soglia di euro 5.000,00, ma la Corte esclude che tale soglia consenta automaticamente di qualificare come occasionale l'attività professionale abituale
art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003
richiamato nel quadro della disciplina del lavoro autonomo e della distinzione dall'attività occasionale
richiamato solo come norma sull'onere della prova
richiamati per la dedotta sospensione/ decorrenza della prescrizione in presenza di doloso occultamento del debito
richiamato in tema di controllo e riscossione dei tributi/contributi dichiarati
art. 10, comma 1, D.Lgs. 241/1997
richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e di versamento connessi al quadro RR
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per nullità della sentenza sulle spese
richiamati nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato per la censura incidentale sulla nullità della decisione e sulla regolazione delle spese
Massime di principio
- Per gli avvocati o altri professionisti iscritti all'albo che non siano tenuti all'iscrizione alla propria cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS può sussistere anche se il reddito annuo è inferiore a euro 5.000,00, purché l'attività professionale sia svolta con carattere abituale.
- La soglia di euro 5.000,00 rileva come limite per il lavoro autonomo occasionale, ma non può essere utilizzata come criterio automatico per escludere la contribuzione quando il giudice non abbia accertato in concreto l'occasionalità o l'abitualità dell'attività.
- In sede di legittimità è censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che fondi l'esclusione dell'obbligo contributivo su un automatismo privo di accertamento fattuale del requisito dell'abitualità.
- Quando viene accolto il motivo principale che investe la regola di diritto decisiva, restano assorbiti i motivi ulteriori, ivi compresi quelli sulla prescrizione e sulle spese, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio affermato.
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