Cassazione Civile, Ordinanza n. 25791/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione alla Gestione separata INPS di una professionista avvocata per l'anno 2009, con conseguente richiesta di pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi e legittima l'iscrizione, escludendo però le sanzioni per evasione contributiva. Aveva inoltre negato la prescrizione del credito, individuando il dies a quo nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'INPS sarebbe venuto a conoscenza del credito. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, nonché del combinato disposto dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e dell'art. 17 D.P.R. n. 435/2001, sostenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi; per l'anno in questione il termine era indicato nel 16 giugno 2010, sicché la pretesa sarebbe stata prescritta prima della messa in mora ricevuta il 30 giugno 2015. La ricorrente ha anche contestato l'applicabilità del differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il giudice di merito aveva errato nell'individuare il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, chiarendo che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, eventualmente prorogato dai D.P.C.M. adottati in attuazione della normativa tributaria/previdenziale. Tuttavia, ha ritenuto tale errore irrilevante ai fini del decisum, perché nel caso concreto la messa in mora del 30 giugno 2015 era comunque tempestiva anche prendendo come riferimento il termine corretto del 6 luglio 2010. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di prescrizione e, in assenza di sostanziale attività difensiva dell'INPS, non ha provveduto sulle spese; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2935 c.c.
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma nel caso dei contributi previdenziali tale principio va coordinato con la disciplina speciale sul termine di versamento.
art. 55 R.D.L. n. 1827 del 1935
i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Il dies a quo della prescrizione dei contributi coincide con la scadenza del versamento, non con la dichiarazione fiscale.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241 del 1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
I termini di pagamento dei contributi previdenziali sono agganciati ai termini fiscali della dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241 del 1997
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi; il D.P.C.M. concorre ad attuare e integrare la disciplina primaria.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
Richiamata dalla ricorrente quale base della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
art. 17 D.P.R. n. 435 del 2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine di versamento dei contributi collegato alla dichiarazione dei redditi.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di versamento del contributo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
- Ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, rilevano anche eventuali differimenti dei termini di pagamento disposti con D.P.C.M. adottati in attuazione della normativa di riferimento; tali atti hanno natura regolamentare e integrano la disciplina primaria.
- La decorrenza del termine prescrizionale è una questione di diritto, rilevabile dal giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- L'erronea individuazione della motivazione sulla decorrenza della prescrizione non conduce all'accoglimento del ricorso se il dispositivo della sentenza impugnata resta comunque conforme a diritto per effetto della tempestività dell'atto interruttivo.
- Per i contributi previdenziali, il confronto tra termine di versamento e atto interruttivo deve essere effettuato considerando il termine effettivamente applicabile, comprensivo di eventuali proroghe normative.
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