Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva chiesto all'agente della riscossione un estratto di ruolo e, tramite quel documento, aveva appreso l'esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali, che assumeva illegittimi sotto diversi profili. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione erano proposti sei motivi: 1) violazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per asserita mancata considerazione del tempestivo disconoscimento della conformità all'originale dei documenti di notifica e della mancata istanza di verificazione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tali questioni; 3) violazione dell'art. 3-bis l. 53/1994 in tema di notifiche via PEC; 4) nullità per inesistenza delle notifiche PEC effettuate da indirizzo non inserito in pubblici elenchi; 5) nullità per omessa considerazione della carenza di prova della notifica di una specifica cartella; 6) nullità per avere la sentenza attribuito alle istanze di rateizzazione e ai pagamenti parziali valore di rinuncia alla prescrizione già maturata. La Corte ha però rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso era rivolto contro un estratto di ruolo e che, alla luce della disciplina sopravvenuta sull'art. 12 d.P.R. 602/1973, mancava un interesse ad agire concreto e attuale, non essendo state allegate le specifiche ipotesi tipizzate dalla legge che consentono l'impugnazione diretta di ruoli e cartelle invalidamente notificate. Inoltre, i singoli motivi sono stati ritenuti inammissibili perché generici, nuovi, non autosufficienti o comunque non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato uno di tali pregiudizi, è mancato l'interesse ad agire. In aggiunta, la Corte ha evidenziato l'inammissibilità dei singoli motivi: i primi due non si confrontavano con il rilievo di genericità del disconoscimento fatto dalla corte territoriale; i motivi sulle notifiche via PEC introducevano questioni nuove non risultanti dal giudizio di merito; il motivo sulla cartella era inconferente perché la cartella era stata ritenuta azzerata; l'ultimo motivo tentava di rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla riconducibilità dei pagamenti e delle rateizzazioni a un riconoscimento del debito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'INPS; nulla è stato disposto quanto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la mancata sostanziale attività difensiva.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture private e del loro disconoscimento; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non decisive rispetto alla motivazione di merito.
Invocati per il disconoscimento delle scritture e l'eventuale verificazione; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse la ratio della decisione d'appello.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata si era pronunciata sulle doglianze, qualificandole come generiche.
Invocato per contestare le notificazioni a mezzo PEC; la Corte ha dichiarato le censure nuove e quindi inammissibili.
Richiamato per la qualificazione delle contestazioni sulla notificazione come opposizione agli atti esecutivi soggetta a termine di decadenza; la Corte ha condiviso la preclusione derivante dalla tardività.
Richiamato per il rito camerale seguito in cassazione.
Norma sopravvenuta che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta di ruolo e cartella solo in casi tipizzati di specifico pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio tipizzato che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.
Richiamato come parametro del pregiudizio tipizzato connesso ai controlli sulle somme dovute da pubbliche amministrazioni.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per la struttura dei motivi di ricorso; la Corte ha poi rilevato l'inammissibilità delle censure formulate.
Richiamato per la regolazione delle spese di soccombenza.
Richiamato in relazione alla possibilità di deposito documentale in cassazione per interloquire sui profili sopravvenuti rilevanti per l'interesse ad agire.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è, di regola, ammissibile: il debitore deve allegare e dimostrare uno dei specifici pregiudizi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta per radicare un interesse ad agire concreto e attuale.
- La sopravvenienza normativa che restringe l'ammissibilità dell'azione si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione suscettibile di evolvere fino alla decisione.
- Le contestazioni sulla regolarità delle notifiche devono essere dedotte nel rito e nel termine corretto; se configurano opposizione agli atti esecutivi, sono soggette al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non devolute ai giudici di merito, né censure che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del fatto già accertato dai giudici di merito.
- La presunta prova della notificazione può essere efficacemente contestata solo con disconoscimenti specifici e coerenti con il contenuto della decisione impugnata; allegazioni generiche non sono sufficienti.
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