Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25781/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un contribuente avverso un estratto di ruolo da cui risultavano plurimi avvisi di addebito per crediti previdenziali. In primo grado e poi in appello venivano contestate, tra l'altro, la prescrizione e la decadenza dei crediti, sul presupposto dell'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi risultanti dall'estratto di ruolo; la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma, dichiarava prescritti i crediti portati da alcuni avvisi ritualmente notificati. L'agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso tale statuizione, mentre il contribuente resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato e poi ulteriore ricorso successivo affidato a cinque motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione a contraddire nel merito della pretesa contributiva, spettante esclusivamente all'ente previdenziale. Quanto al ricorso successivo del contribuente, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché l'azione di accertamento proposta non era ammissibile nell'ordinamento, mancando il necessario interesse ad agire: il solo fatto di aver appreso dell'esistenza delle iscrizioni tramite estratto di ruolo, senza specifici atti esecutivi o altre situazioni tipizzate dalla normativa sopravvenuta, non bastava. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione sostanziale a impugnare il merito della pretesa contributiva, in applicazione del principio per cui nei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso successivo del contribuente perché privo di interesse ad agire, poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo non era ammissibile nei termini prospettati. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato assorbito e le spese di legittimità sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24

    nelle controversie sui crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore.

  • D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater

    norma modificativa richiamata a fondamento della disciplina della legittimazione nelle controversie previdenziali.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    non consente di estendere all'agente della riscossione la legittimazione concorrente propria del contenzioso tributario.

  • art. 81 c.p.c.

    nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione è richiamato quale veicolo per il deposito documentale rilevante ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis

    tipizza e concreta l'interesse ad agire in materia di riscossione mediante ruolo, rendendolo sussistente solo in specifiche ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.

  • D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis

    ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del D.L. n. 146 del 2021, richiamata per la disciplina sopravvenuta sull'interesse ad agire.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016

    è uno dei casi tipizzati in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio, incidendo sulla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni.

  • art. 363 c.p.c., comma 3

    richiamato per il principio enunciato nell'interesse della legge sulle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio per dedurre l'irregolarità della sequenza procedimentale esecutiva nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa spetta esclusivamente all'ente impositore; l'agente della riscossione resta estraneo al rapporto sostanziale e non può impugnare nel merito la decisione che concerne l'esistenza del debito.
  • Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e non è sanato dalla circostanza che il giudice di merito abbia deciso la controversia nel merito, ove la questione non sia stata coperta da giudicato interno.
  • L'interesse ad agire in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo è condizione dell'azione a contenuto dinamico e deve sussistere secondo la disciplina vigente al momento della decisione; la normativa sopravvenuta può tipizzarne il contenuto e limitarlo a specifiche ipotesi di pregiudizio concreto.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è un rimedio generalizzato: il debitore deve utilizzare gli strumenti processuali tipici previsti dall'ordinamento, come le opposizioni esecutive o l'impugnazione di atti esecutivi, quando ne ricorrano i presupposti.
  • Laddove manchi un atto concreto idoneo a far sorgere il pregiudizio tipizzato dalla legge, la sola conoscenza dell'iscrizione a ruolo tramite estratto non basta a integrare l'interesse ad agire per l'accertamento negativo della pretesa.
  • In presenza di questioni di legittimazione sostanziale e di interesse ad agire nelle riscossioni previdenziali, la disciplina speciale prevale sulle soluzioni elaborate in altri ambiti, come quello tributario, quando non compatibili con la natura del credito contributivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.