Cassazione Civile, Ordinanza n. 25774/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, rivolta all'agente della riscossione, di un estratto di ruolo da cui il ricorrente ha appreso l'esistenza di dieci cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali. Egli ha sostenuto che tali atti non gli fossero stati notificati e che, in ogni caso, i crediti fossero prescritti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo provata la regolare notificazione degli avvisi di addebito e rilevando la genericità del disconoscimento delle copie prodotte; ha anche condannato il ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 434 c.p.c., osservando che il gravame non confutava la ratio della decisione di primo grado, limitandosi a riprodurre difese già svolte e a sollevare contestazioni tardive e generiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti esattoriali e dei principi costituzionali, sostenendo la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario; 3) violazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 214-216 c.p.c. per avere trascurato il disconoscimento dell'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni; 4) nullità della sentenza per avere ritenuto perfezionate notifiche eseguite senza prova della ricezione delle raccomandate informative; 5) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'illegittima condanna per responsabilità aggravata, sostenendo la fondatezza dell'azione di accertamento negativo e l'assenza di abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché astratto e non confrontato con la concreta motivazione della sentenza d'appello, che aveva correttamente verificato la mancanza di specificità dell'atto di gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Ha poi ritenuto assorbiti, e comunque inammissibili, i motivi dal secondo al quarto, poiché l'inammissibilità dell'appello precludeva l'esame del merito; ha inoltre osservato che, in ogni caso, l'azione era riconducibile all'impugnazione dell'estratto di ruolo e il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale nei limiti fissati dalla disciplina sopravvenuta. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., fondata sull'uso abusivo e dilatorio del processo mediante un gravame palesemente incongruente rispetto alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'ente previdenziale; nei confronti dell'agente della riscossione non sono state liquidate spese per essere stato evocato solo ai fini di litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una specifica individuazione dei capi contestati e una parte argomentativa idonea a confutare la decisione impugnata; la mera riproposizione di difese già svolte è insufficiente e determina inammissibilità.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come base normativa della notificazione degli avvisi di addebito; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa nella notificazione effettuata a soggetto diverso dal destinatario.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in combinazione con le norme sulla notificazione degli atti esattoriali.
Richiamato per contestare l'efficacia probatoria delle copie degli atti di notifica in presenza di disconoscimento dell'autenticità.
Richiamati per sostenere che il disconoscimento della scrittura privata precluderebbe l'utilizzo del documento senza rituale verificazione.
La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata perché il gravame era palesemente incongruente e abusivo, con uso dilatorio del processo in contrasto con il giusto processo e la sua ragionevole durata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata a fondamento delle censure del ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza impugnata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
Richiamato come legge di interpretazione autentica che ammette, entro limiti tassativi, l'impugnazione dell'estratto di ruolo; si applica anche ai crediti previdenziali e ai processi pendenti, incidendo sulla valutazione dell'interesse ad agire.
È stata ritenuta legittima la sanzione pecuniaria in presenza di abuso del processo e di un appello seriale, generico e incongruente rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di un'interpretazione garantista delle regole di notifica e di impugnazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo e della parità delle parti.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione di parametri costituzionali e convenzionali.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulle modalità di notificazione.
Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283
Richiamata per affermare che l'interesse ad agire va valutato anche alla luce della normativa sopravvenuta fino al momento della decisione.
Cass., Sez. U., 8 marzo 2022, n. 7514
Richiamata per il principio secondo cui, nelle controversie analoghe, all'agente della riscossione può spettare solo una funzione di litis denuntiatio, mentre la legittimazione a contraddire spetta all'ente titolare della pretesa sostanziale.
Corte cost. n. 152 del 2016
Richiamata a sostegno della legittimità della sanzione per abuso del processo, in contrasto con il giusto processo e la sua ragionevole durata.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., la specificità dei motivi richiede non solo l'indicazione del capo impugnato, ma anche una confutazione puntuale delle ragioni poste a base della decisione di primo grado; la mera ripetizione di difese già svolte o di formule generiche non è sufficiente.
- Ai fini del vaglio di ammissibilità dell'impugnazione, il giudice di merito può verificare comparativamente la motivazione della sentenza appellata e il contenuto del gravame, valorizzando l'eventuale carattere stereotipato o seriale delle censure.
- Quando l'inammissibilità dell'appello è la ratio decidendi autonoma e pregiudiziale della sentenza impugnata, i motivi di cassazione che attaccano il merito risultano assorbiti o comunque inammissibili se non superano tale preliminare statuizione.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è oggi ammessa solo entro i limiti dell'interesse ad agire tipizzati dalla disciplina sopravvenuta, che incide anche sui processi pendenti e sui crediti previdenziali.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere giustificata dall'uso abusivo e dilatorio degli strumenti processuali, quando il gravame sia manifestamente incongruente rispetto alla decisione impugnata e denoti un abuso del diritto di azione e di difesa.
- La doglianza in cassazione deve misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a proporre affermazioni astratte o a contestare profili non decisivi, è inammissibile.
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