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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25775/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS di un avvocato, non iscritto alla Cassa forense per gli anni 2009 e 2010, ma percettore di redditi professionali non occasionali. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi e aveva rigettato la domanda di illegittimità dell'iscrizione, confermando l'avviso di addebito, escludendo la prescrizione per effetto dei differimenti dei termini di pagamento disposti dai D.P.C.M. e applicando le sanzioni civili da evasione. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) contestazione della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad albi; 2) erronea quantificazione del contributo per mancato rispetto della soglia di euro 5.000, assumendo che essa fosse una fascia di esenzione e che il contributo fosse dovuto solo sulla parte eccedente; 3) illegittimità del regime sanzionatorio per mancanza di condotta intenzionalmente evasiva; 4) prescrizione del credito contributivo e contestazione dell'applicabilità dei D.P.C.M. di differimento, anche per adesione al regime dei minimi; 5) omesso esame della questione relativa all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale per essere il credito già opposto in giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo che, alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011; pertanto, per gli anni 2009 e 2010, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito dichiarando che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili. Ha invece rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo corretto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, corretto il calcolo sui redditi complessivi percepiti e non prescritti i crediti per effetto dei differimenti dei termini di versamento disposti dai D.P.C.M.; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per l'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    la disposizione impone l'iscrizione alla Gestione Separata ai lavoratori autonomi e ai professionisti non coperti da altra forma previdenziale obbligatoria che attribuisca una prestazione previdenziale correlata al versamento contributivo; il solo contributo solidaristico alla Cassa non esclude l'obbligo.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    nella parte relativa alle sanzioni civili per l'omessa iscrizione degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, è stata colpita da illegittimità costituzionale per il periodo anteriore al 6 luglio 2011, con conseguente esonero dalle sanzioni per tale periodo.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003

    la soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per l'obbligo contributivo della Gestione Separata anche per attività autonome occasionali; una volta superata, l'obbligo si radica sull'intero reddito professionale percepito.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000

    richiamato per censurare il regime sanzionatorio, ma la Corte precisa che, per il periodo anteriore al 6 luglio 2011, le sanzioni civili non sono dovute in forza della declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte conferma che il dies a quo va coordinato con i differimenti dei termini di pagamento disposti dai D.P.C.M.

  • art. 9 L. 335/1995

    richiamato nel motivo sulla prescrizione contributiva.

  • art. 55 R.D.L. 1827/1935

    richiamato nel motivo sulla prescrizione contributiva.

  • art. 62-bis D.L. 331/1993

    richiamato nel motivo sulla prescrizione contributiva.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997

    richiamato nel motivo sulla prescrizione contributiva.

  • art. 3, comma 3, L. 212/2000

    richiamato nel motivo sulla prescrizione contributiva.

  • art. 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito, senza maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi dovuti per il 2009 al 6 luglio 2010, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1 D.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha differito, senza maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi dovuti per il 2010 al 6 luglio 2011, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997

    attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi; i D.P.C.M. sono quindi fonti regolamentari rilevanti per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti ad albi che non siano iscritti a una forma previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione previdenziale a loro favore devono iscriversi alla Gestione Separata INPS, anche se versano alla Cassa professionale solo contributi integrativi di natura solidaristica.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo nella Gestione Separata, il superamento della soglia di euro 5.000 non determina una franchigia sul reddito imponibile, ma radica l'obbligo sull'intero reddito prodotto; la soglia rileva per l'an dell'obbligo, non per la sola parte eccedente.
  • I differimenti dei termini di versamento disposti con D.P.C.M. attuativi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997 incidono sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata; la loro efficacia soggettiva si estende a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale concretamente adottato.
  • In tema di sanzioni civili per omesso versamento dei contributi dovuti dagli avvocati del libero foro alla Gestione Separata, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva le sanzioni comporta l'esonero per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore, nei rapporti non esauriti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura investe questioni giuridiche o è formulata in modo generico senza specificare il fatto storico decisivo e i necessari riferimenti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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