Cassazione Civile, Ordinanza n. 33620/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali l'Ufficio recuperava IVA ritenuta indetraibile perché riferita, secondo l'Amministrazione, a fatture soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale confermava il rigetto. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetti privi di qualifica dirigenziale, con richiamo agli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 21-septies l. 241/1990; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., perché la CTR non avrebbe spiegato su quali elementi avesse ritenuto la contribuente connivente con i fornitori; (3) violazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata, senza adeguata motivazione e senza considerare la documentazione prodotta, la conoscenza da parte della società delle asserite attività illecite dei propri interlocutori commerciali. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha poi depositato memoria deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 e di avere integralmente pagato quanto dovuto; l'Agenzia, pur onerata di informazioni, non ha contestato la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e non contestata dall'Agenzia, si era perfezionata la fattispecie definitoria prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. 119/2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di valida sottoscrizione; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della definizione agevolata.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità degli atti impositivi; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.
Richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza di merito; non esaminato nel merito per cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma processuale sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dalla ricorrente.
artt. 19, 21, 23, 28 e 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla detraibilità IVA e alla prova della consapevolezza della frode; non esaminati nel merito.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla consapevolezza della contribuente; non esaminato nel merito.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
Ritenuto perfezionato sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e non contestata dall'Agenzia; ciò ha determinato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata una definizione agevolata del debito tributario riferita agli atti impugnati, il processo di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, purché la circostanza sia documentalmente comprovata e non contestata dalla controparte.
- In presenza di sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti alla validità degli avvisi o alla motivazione della sentenza di merito, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della pretesa impositiva.
- La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della documentazione attestante l'adesione e il pagamento dovuti in sede di definizione agevolata può essere decisiva ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere comporta che le spese siano regolate in base alla sopportazione pregressa, secondo quanto disposto dalla Corte nel provvedimento di estinzione.
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