Cassazione Civile, Ordinanza n. 30133/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2004, fondato sull'applicazione degli studi di settore e su una ritenuta antieconomicità della gestione. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato l'accertamento. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, sostenendo di non poter comprendere le ragioni della decisione in punto di applicabilità degli studi di settore nonostante la regolarità formale della contabilità; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il questionario e la richiesta di relazione inviati dall'Ufficio non avrebbero validamente attivato il contraddittorio, oppure che le sue risposte non sarebbero state adeguatamente valutate. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma fondata anche sulla dichiarata antieconomicità non giustificata, non specificamente censurata. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale e che i motivi fossero comunque inammissibili per genericità, per sovrapposizione di censure incompatibili tra loro e per difetto di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente indicati e trascritti gli atti e i documenti relativi al contraddittorio. In ogni caso, la Corte ha ricordato che la regolarità contabile non esclude l'utilizzo degli studi di settore e che, nei tributi armonizzati, il vizio del mancato contraddittorio richiede anche la dimostrazione della concreta rilevanza delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, osservando in particolare che la sentenza della CTR era sorretta da una doppia ratio decidendi, di cui una relativa all'antieconomicità non specificamente impugnata, e che le censure sul contraddittorio erano generiche, logicamente inconciliabili e non autosufficienti. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè per anomalie motivazionali radicali.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso e la loro collocazione processuale; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato in correlazione all'onere di deposito e indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà applicazione per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamato in tema di accertamento standardizzato e contraddittorio preventivo con il contribuente.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
È richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di studi di settore e accertamento standardizzato.
art. 38, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento IVA.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
- La denuncia di motivazione apparente o inesistente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, la regolarità formale della contabilità non basta da sola a neutralizzare le presunzioni dell'Ufficio, se non è offerta idonea prova contraria dal contribuente.
- Il contraddittorio preventivo può essere validamente realizzato anche mediante interlocuzione scritta, purché effettiva e idonea a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima dell'emissione dell'atto.
- Il ricorso per cassazione che fondi le censure su atti e documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, indicando contenuto, sede di produzione e collocazione processuale degli atti richiamati.
- Nei tributi armonizzati, il vizio del mancato contraddittorio endoprocedimentale è rilevante solo se il contribuente allega e dimostra la concreta utilità delle difese che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →