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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30133/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2004, fondato sull'applicazione degli studi di settore e su una ritenuta antieconomicità della gestione. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato l'accertamento. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, sostenendo di non poter comprendere le ragioni della decisione in punto di applicabilità degli studi di settore nonostante la regolarità formale della contabilità; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il questionario e la richiesta di relazione inviati dall'Ufficio non avrebbero validamente attivato il contraddittorio, oppure che le sue risposte non sarebbero state adeguatamente valutate. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma fondata anche sulla dichiarata antieconomicità non giustificata, non specificamente censurata. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale e che i motivi fossero comunque inammissibili per genericità, per sovrapposizione di censure incompatibili tra loro e per difetto di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente indicati e trascritti gli atti e i documenti relativi al contraddittorio. In ogni caso, la Corte ha ricordato che la regolarità contabile non esclude l'utilizzo degli studi di settore e che, nei tributi armonizzati, il vizio del mancato contraddittorio richiede anche la dimostrazione della concreta rilevanza delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, osservando in particolare che la sentenza della CTR era sorretta da una doppia ratio decidendi, di cui una relativa all'antieconomicità non specificamente impugnata, e che le censure sul contraddittorio erano generiche, logicamente inconciliabili e non autosufficienti. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
  • La denuncia di motivazione apparente o inesistente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • In tema di accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, la regolarità formale della contabilità non basta da sola a neutralizzare le presunzioni dell'Ufficio, se non è offerta idonea prova contraria dal contribuente.
  • Il contraddittorio preventivo può essere validamente realizzato anche mediante interlocuzione scritta, purché effettiva e idonea a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima dell'emissione dell'atto.
  • Il ricorso per cassazione che fondi le censure su atti e documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, indicando contenuto, sede di produzione e collocazione processuale degli atti richiamati.
  • Nei tributi armonizzati, il vizio del mancato contraddittorio endoprocedimentale è rilevante solo se il contribuente allega e dimostra la concreta utilità delle difese che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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