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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18350/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi da un Comune a titolo di ICI per le annualità 2012-2016 nei confronti di una società che gestiva un parco acquatico. La società aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, deducendo in origine anche vizi di notifica e difetti di motivazione; la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo infondate sia l’eccezione di nullità della notificazione sia la censura sulla motivazione degli avvisi. In Cassazione la società aveva proposto tre motivi: violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi; violazione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari; violazione della disciplina dell’agevolazione/esenzione richiamata in relazione all’IMU/ICI e ai parametri costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. Il Comune aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta errori processuali e violazione del giudicato, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, riferendo di aver trovato un accordo sulla controversia e che il debito era stato sostanzialmente pagato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della correlata rinuncia al ricorso incidentale, entrambe accettate dalle controparti e sottoscritte dai soggetti legittimati. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità, precisando che la pronuncia di estinzione non vi rientra.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 158 e 159, L. 296/2006

    richiamato dal ricorrente come parametro sulla notifica degli atti impositivi; la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia

  • art. 7, L. 212/2000

    invocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al regime impositivo dell’immobile/impianto; non esaminato nel merito

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione all’esenzione o riduzione d’imposta; non esaminato nel merito

  • artt. 3 e 53 Cost.

    invocati a sostegno della censura di illegittimità della pretesa fiscale; non esaminati nel merito

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale del Comune come norma processuale tributaria; non esaminato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per ultrapetizione/omessa pronuncia; non esaminato nel merito

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato; non esaminato nel merito

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte applica la norma sulla rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione del giudizio

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    è richiamato per escludere la pronuncia sulle spese a seguito dell’estinzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’obbligo di ulteriore contributo unificato perché la definizione è per estinzione e non per rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, ove ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione anche se pende un ricorso incidentale, quando quest’ultimo venga a sua volta validamente rinunciato.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia esclude l’esame dei motivi di ricorso e non comporta una decisione nel merito sulle censure sostanziali o processuali dedotte.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate se le parti ne facciano richiesta concorde o se ricorrano le condizioni processuali per farlo.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera quando il processo si definisce con estinzione e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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