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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33723/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS nei confronti di un proprio dipendente avvocato, in relazione a somme corrisposte in esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo poi caducato. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Roma ha condannato il dipendente a restituire solo euro 19.582,10, ritenendo non provato dall'INPS il pagamento dell'importo maggiore di euro 40.362,85 e osservando che la restituzione non può essere chiesta al lordo delle ritenute fiscali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali sull'onere di allegazione e prova, sostenendo che il lavoratore non aveva contestato l'obbligo restitutorio per l'importo lordo; (2) violazione delle norme tributarie e dell'art. 51 d.P.R. 917/1986, assumendo che la restituzione dovesse avvenire al lordo delle ritenute fiscali; (3) violazione delle norme sulla compensazione, deducendo che andava restituita anche la somma di euro 8.722,17 portata in compensazione per un asserito controcredito poi venuto meno; (4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello statuito sulla domanda di restituzione di ulteriori somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: chi deduce l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti rilevanti di entrambe le parti, altrimenti non è possibile il controllo di legittimità; ha inoltre ribadito che l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo, riaffermando l'orientamento consolidato secondo cui il datore di lavoro/sostituto d'imposta può ripetere solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore e non anche gli importi trattenuti a titolo di ritenute fiscali, poiché l'eventuale pagamento fiscale diviene indebito ex tunc a seguito della riforma della sentenza presupposta e il rimborso compete al soggetto che ha effettuato il versamento verso l'erario. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché l'INPS non ha dimostrato che la domanda restitutoria includesse anche l'indebita compensazione relativa alla buonuscita, questione diversa da quella oggetto del decreto monitorio originario. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva implicitamente disatteso la domanda relativa a interessi e rivalutazione, essendo la condanna pronunciata limitata alla sola somma di euro 19.582,10. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla non contestazione come parametro della censura dell'INPS, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza prima di ogni esame nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul principio di non contestazione; la Corte ribadisce che l'apprezzamento della non contestazione è rimesso al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Indicata dall'INPS tra le norme violate in relazione alla contestazione dei fatti.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamata dall'INPS in tema di onere di contestazione nel rito del lavoro.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamata dall'INPS in relazione alla contestazione dei fatti nel giudizio di appello nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia nel primo motivo sia in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sul pagamento effettivamente eseguito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve trascrivere gli atti rilevanti, altrimenti non è consentito il controllo sulla dedotta non contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel secondo motivo relativo alle ritenute fiscali e al ruolo del sostituto d'imposta.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Interpretato nel senso che, se viene meno ex tunc il titolo del pagamento dovuto dal sostituto d'imposta, il rimborso compete a chi ha eseguito il versamento verso l'erario.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dall'INPS quale disposizione fiscale rilevante per sostenere la ripetibilità al lordo.

  • art. 5 d.lgs. n. 314 del 2 settembre 1997

    Citato come norma modificativa dell'art. 10 d.P.R. n. 917/1986 nel motivo fiscale.

  • art. 1, comma 174, L. n. 147/2013

    Richiamato nel secondo motivo come intervento normativo incidente sulla disciplina fiscale invocata dall'INPS.

  • art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dall'INPS per sostenere la tesi della ripetizione al lordo delle ritenute.

  • artt. 1241 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo sulla compensazione tra crediti contrapposti.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla compensazione.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla compensazione.

  • art. 1246 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione di condanna implicava il rigetto delle ulteriori pretese.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato in via incidentale sulla chiusura del giudizio di rinvio, senza che ciò incida sulla decisione finale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Usato per affermare che la motivazione può essere concisa e che le questioni incompatibili con la soluzione adottata devono ritenersi implicitamente disattese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti processuali rilevanti di entrambe le parti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'accertamento dell'esistenza e della portata della non contestazione è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato e adeguatamente specificato.
  • In caso di riforma o cassazione della decisione che aveva giustificato il pagamento, il datore di lavoro/sostituto d'imposta può ripetere dal lavoratore solo quanto questi abbia effettivamente percepito; le ritenute fiscali versate all'erario non rientrano nella sfera patrimoniale del dipendente e non sono ripetibili nei suoi confronti.
  • Il rimborso delle somme versate a titolo di imposta in assenza sopravvenuta del titolo spetta, in via principale, a chi ha effettuato il versamento verso l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La censura per omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, potendosi ritenere la domanda implicitamente rigettata.
  • Per estendere la domanda restitutoria a poste ulteriori o diverse da quelle oggetto del titolo monitorio originario, la parte deve allegare e dimostrare in modo puntuale che tali poste siano effettivamente comprese nella pretesa azionata; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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