Cassazione Civile, Ordinanza n. 33724/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente medica di primo livello aveva contestato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale e aveva trattenuto in busta paga le somme corrispondenti, sostenendo che il taglio fosse illegittimo perché fondato su criteri di calcolo errati dei fondi contrattuali per gli anni 2011-2013, in violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, della l. n. 122 del 2010, della circolare MEF n. 12 del 2011 e delle regole contrattuali sulla graduazione delle funzioni. In appello la lavoratrice aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna alla restituzione delle somme; l'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 in relazione all'art. 4 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 e agli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo di aver applicato correttamente le linee di indirizzo del commissario ad acta per il risanamento della spesa sanitaria e che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere illegittimo il criterio adottato. La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti di ragione, affermando che il criterio del taglio lineare del 30% non era conforme alla norma, ma che il giudice di appello aveva anche omesso di verificare la corretta riduzione dei fondi in ragione delle cessazioni dal servizio e di ricostruire il dare-avere secondo il meccanismo legale e contrattuale corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria nei limiti indicati, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché ridetermini il rapporto dare-avere applicando correttamente l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010: i fondi accessori devono essere cristallizzati all'importo 2010 e poi ridotti proporzionalmente alle cessazioni dal servizio, senza tagli forfettari identici per tutti i dirigenti. La Cassazione ha quindi escluso che la trattenuta del 30% fosse di per sé legittima, ma ha rilevato che il giudice di merito non aveva considerato il necessario ricalcolo dei fondi depurati dalle quote riferite al personale cessato, né la conseguente verifica delle somme effettivamente ripetibili o dovute. Il rinvio è stato disposto anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale [...] non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
stabilisce un tetto cristallizzato alle risorse per il trattamento accessorio nell'importo del 2010 e impone una riduzione automatica e proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio; non consente tagli lineari forfettari sul singolo trattamento individuale.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dalla contrattazione collettiva; gli emolumenti accessori sono collegati a performance, condizioni di lavoro e vincoli di finanza pubblica.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici [...] destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
rafforza il collegamento tra risorse accessorie e performance, prevedendo che la quota destinata agli incentivi sia collegata alle risorse variabili dell'anno di riferimento.
art. 51 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria
la graduazione delle funzioni dirigenziali determina la retribuzione di posizione; la parte variabile richiede pesatura delle attività e deve essere correlata all'incarico effettivo.
art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
prevede il blocco degli incrementi dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici per gli anni considerati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina collettiva della retribuzione di posizione.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di interpretazione del contratto collettivo.
richiamato dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, i trattamenti economici accessori devono essere determinati nel rispetto congiunto della contrattazione collettiva e dei vincoli inderogabili di finanza pubblica; l'amministrazione non può introdurre unilateralmente tagli peggiorativi individuali in contrasto con il sistema collettivo.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione del monte risorse accessorie all'anno 2010 e la sua riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, con conseguente necessità di riparto secondo criteri coerenti con tale meccanismo e non mediante decurtazioni forfettarie uguali per tutti.
- Se una parte del fondo accessorio non viene erogata per effetto della riduzione o della mancata attribuzione della retribuzione di posizione, occorre verificare il corretto ricalcolo del fondo e il possibile incremento della retribuzione di risultato, con applicazione, se del caso, della compensatio lucri cum damno.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici è componente accessoria collegata alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi; la sua parte variabile non può essere modificata prescindendo dal procedimento di graduazione previsto dal contratto collettivo.
- Il giudice del merito che accerti l'illegittimità del criterio di trattenuta deve comunque ricostruire il rapporto dare-avere alla luce del corretto ricalcolo dei fondi e delle cessazioni intervenute, perché solo così può stabilirsi l'effettivo importo dovuto o ripetibile.
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