Cassazione Civile, Ordinanza n. 33742/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice a seguito di contestazione disciplinare, relativa a numerose interrogazioni anagrafiche effettuate con il sistema informatico aziendale su clienti non rientranti nel suo portafoglio, in un contesto in cui tali accessi risultavano temporalmente collegati a negoziazioni di titoli postali clonati e incassati in danno di clienti in varie città. In primo e secondo grado l’impugnazione era stata respinta. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: con il primo ha contestato la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo che la prassi aziendale di effettuare simili interrogazioni per finalità commerciali fosse stata provata e che fosse errata l’affermazione secondo cui le posizioni controllate riguardassero tutti ex residenti di una certa località; con il secondo ha negato l’esistenza di un intento fraudolento a lui attribuito, ritenendo travisati i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, cioè il vecchio vizio di motivazione non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. operata dal D.L. n. 83/2012. Ha inoltre richiamato il principio per cui il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, oppure all’omesso esame di un fatto storico decisivo; in ogni caso, nel caso concreto era preclusa la denuncia del vizio ex n. 5 per la presenza di una doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
Dopo la riforma non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato resta limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione inesistente/apparente/perplessa secondo il minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento deve superare il c.d. minimo costituzionale; solo la sua mancanza o le forme patologiche equivalenti integrano vizio denunciabile come nullità della sentenza.
La mancanza della motivazione, o le sue forme radicalmente patologiche, si convertono in nullità della sentenza.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, recepisce il limite processuale connesso alla doppia conforme.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha riformulato l’art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
Ha introdotto modifiche processuali richiamate dalla Corte in tema di preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può più essere prospettato come mera insufficienza, contraddittorietà o erronea valutazione del merito, perché il controllo di legittimità è oggi circoscritto ai soli casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione radicalmente mancante, apparente, irriducibile o incomprensibile.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado sui medesimi fatti e sulle medesime ragioni, configurandosi una doppia conforme.
- Le doglianze che mirano in sostanza a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o a un diverso apprezzamento del fatto storico non sono ammissibili in cassazione se formulate come vizio motivazionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese secondo soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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