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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33742/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice a seguito di contestazione disciplinare, relativa a numerose interrogazioni anagrafiche effettuate con il sistema informatico aziendale su clienti non rientranti nel suo portafoglio, in un contesto in cui tali accessi risultavano temporalmente collegati a negoziazioni di titoli postali clonati e incassati in danno di clienti in varie città. In primo e secondo grado l’impugnazione era stata respinta. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: con il primo ha contestato la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo che la prassi aziendale di effettuare simili interrogazioni per finalità commerciali fosse stata provata e che fosse errata l’affermazione secondo cui le posizioni controllate riguardassero tutti ex residenti di una certa località; con il secondo ha negato l’esistenza di un intento fraudolento a lui attribuito, ritenendo travisati i fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, cioè il vecchio vizio di motivazione non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. operata dal D.L. n. 83/2012. Ha inoltre richiamato il principio per cui il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, oppure all’omesso esame di un fatto storico decisivo; in ogni caso, nel caso concreto era preclusa la denuncia del vizio ex n. 5 per la presenza di una doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    Dopo la riforma non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato resta limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione inesistente/apparente/perplessa secondo il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento deve superare il c.d. minimo costituzionale; solo la sua mancanza o le forme patologiche equivalenti integrano vizio denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza della motivazione, o le sue forme radicalmente patologiche, si convertono in nullità della sentenza.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, recepisce il limite processuale connesso alla doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha riformulato l’art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Ha introdotto modifiche processuali richiamate dalla Corte in tema di preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può più essere prospettato come mera insufficienza, contraddittorietà o erronea valutazione del merito, perché il controllo di legittimità è oggi circoscritto ai soli casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione radicalmente mancante, apparente, irriducibile o incomprensibile.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado sui medesimi fatti e sulle medesime ragioni, configurandosi una doppia conforme.
  • Le doglianze che mirano in sostanza a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o a un diverso apprezzamento del fatto storico non sono ammissibili in cassazione se formulate come vizio motivazionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese secondo soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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