Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, addetto alla direzione pro tempore di un ufficio postale, dopo una contestazione disciplinare che gli addebitava di avere omesso di corrispondere a due clienti somme dovute per operazioni di rimborso di buoni postali fruttiferi e di avere gestito irregolarmente la procedura di discarico delle operazioni sul registro dei rimborsi. La Corte d'appello, in sede di reclamo della società datrice, ha ritenuto legittimo il licenziamento sulla base sia degli elementi istruttori già emersi nel giudizio di primo grado sia degli esiti del processo penale, nel quale il lavoratore era stato condannato in primo grado per peculato in relazione agli stessi fatti e ad altri analoghi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 80 del CCNL di categoria 2011, nonché degli artt. 1362, 2119 e 2697 c.c. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ancorato la legittimità del recesso alla sentenza penale non definitiva, mentre la clausola collettiva consentirebbe il licenziamento per fatti costituenti reato solo a fronte di sentenza penale definitiva di condanna e comunque previa autonoma valutazione della gravità del fatto ai fini della giusta causa. Il ricorrente ha inoltre lamentato l'omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non censurava adeguatamente entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulla sentenza penale di primo grado, ma aveva svolto un autonomo accertamento della giusta causa sulla base degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di lavoro e, in aggiunta, delle prove e della sentenza penale richiamate. La censura sulle prove era quindi diretta a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la ricorrenza di una doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54 CCNL 2011

    La clausola collettiva è richiamata dal ricorrente come parametro per il licenziamento disciplinare; la Corte dà rilievo al fatto che la censura non colpisce l'accertamento autonomo della giusta causa operato dal giudice di merito.

  • art. 80 CCNL 2011

    È invocato in combinato disposto con l'art. 54 per sostenere che il recesso sarebbe consentito solo a fronte di fatti previamente accertati in sede penale; la Corte non accoglie la lettura proposta perché la decisione di merito si fonda su una valutazione autonoma dei fatti.

  • art. 1362 c.c.

    È citato dal ricorrente come norma sull'interpretazione del contratto collettivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancato attacco alle rationes decidendi.

  • art. 2119 c.c.

    È invocato per contestare la sussistenza della giusta causa; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha effettuato un autonomo accertamento della gravità dei fatti ai fini del recesso.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile e mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La Corte afferma che le doglianze formulate non sono idonee a superare le rationes decidendi e che il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato quale base della preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    È indicato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del soccombente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione del convincimento del giudice di merito sulle fonti di prova, sulla loro attendibilità e sulla loro prevalenza.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado, nei limiti normativamente previsti.
  • Nel licenziamento disciplinare, il giudice del merito può fondare l'accertamento della giusta causa su una valutazione autonoma dei fatti e del compendio probatorio, senza che la decisione debba dipendere esclusivamente dall'esito definitivo del processo penale.
  • Quando una clausola collettiva disciplina i licenziamenti per fatti costituenti reato, la questione interpretativa deve essere effettivamente e specificamente censurata, non essendo sufficiente opporre in cassazione una diversa lettura del fatto già vagliata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.