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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33714/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda con cui una giornalista pretendeva dall'ente previdenziale di categoria il pagamento dell'indennità c.d. ex fissa prevista dalla disciplina collettiva del Fondo di previdenza e assistenza integrativa istituito con accordo sindacale dell'8.6.1994. La ricorrente sosteneva, con due motivi, che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il Fondo come fondo a ripartizione anziché come fondo con accantonamento individuale nominativo, con conseguente indebita esclusione dell'esigibilità della prestazione; inoltre deduceva che la prestazione dovesse essere letta come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., con irrevocabilità una volta intervenuta l'accettazione del beneficiario. Nel primo motivo denunciava anche la violazione delle clausole convenzionali e regolamentari, oltre a profili di omessa pronuncia e di illegittimità della clausola che esonerava l'ente dal pagamento in difetto di disponibilità finanziaria. L'ente previdenziale e la federazione di categoria resistevano sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio recente orientamento in casi sovrapponibili, secondo cui il Fondo costituito presso l'ente previdenziale per la prestazione integrativa in luogo della precedente indennità fissa costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici con finalità mutualistiche, distinto dall'ente che ne cura solo la gestione. Ne consegue che l'ente opera come soggetto incaricato dell'erogazione nei limiti della provvista del Fondo e non assume un'obbligazione propria verso l'iscritto; perciò la clausola che esonera dal pagamento in mancanza di disponibilità finanziaria non integra una limitazione preventiva di responsabilità ex art. 1229 c.c., né la disciplina può essere qualificata come contratto a favore di terzo. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla grave illiquidità e incapienza del Fondo, desunta sia dalla insufficienza della provvista rispetto alle domande già maturate, sia dal successivo accordo collettivo del 24.6.2014 che, proprio in ragione della crisi del Fondo, ne ha disposto la liquidazione e il pagamento rateale delle prestazioni. Spese compensate per la novità recente dell'orientamento richiamato; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL per i dipendenti del settore giornalistico

    Richiamato dalla ricorrente come fonte della pretesa prestazione integrativa.

  • art. 6, ult. co., della convenzione approvata con accordo sindacale dell'8.6.1994

    Interpretato nel senso che l'ente è esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria; la clausola non integra limitazione preventiva di responsabilità dell'ente verso l'iscritto.

  • art. 11, ult. co., del regolamento approvato con accordo sindacale dell'8.6.1994

    Richiamato insieme alla convenzione quale base regolatrice del Fondo e delle condizioni di erogazione.

  • artt. 3, 4 e 5 della convenzione

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa natura del Fondo e il diritto alla prestazione.

  • artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento

    Richiamati dalla ricorrente ai fini dell'interpretazione complessiva della disciplina del Fondo.

  • artt. 1363, 1366 e 1370 c.c.

    Invocati come criteri ermeneutici delle clausole collettive.

  • art. 1229 c.c.

    La Corte esclude che la clausola di esonero per mancanza di provvista integri una nullità per divieto di preventiva limitazione della responsabilità, perché l'ente non è debitore in proprio della prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova dell'illiquidità e dell'assolvimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione.

  • art. 1411 c.c.

    La Corte esclude che la convenzione configuri un contratto a favore di terzo, negando quindi l'applicabilità del relativo schema.

  • art. 2117 c.c.

    Usato in via analogica per qualificare il Fondo come autonomo centro di imputazione con finalità mutualistiche, simile ai fondi aziendali.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Un fondo di previdenza integrativa istituito da fonte collettiva può essere qualificato come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dall'ente che ne cura la gestione, quando la disciplina preveda contabilità separata e gestione della provvista nel patrimonio del Fondo.
  • Se l'ente gestore è tenuto soltanto ad erogare le prestazioni nei limiti delle disponibilità del Fondo, la sua posizione è assimilabile a quella di soggetto incaricato dell'adempimento verso il Fondo e non di debitore diretto verso il singolo iscritto.
  • La clausola che esonera dal pagamento delle prestazioni in mancanza di adeguata disponibilità finanziaria non costituisce di per sé una preventiva limitazione di responsabilità vietata dall'art. 1229 c.c. quando l'obbligazione non grava in proprio sull'ente gestore.
  • La disciplina di una prestazione previdenziale integrativa non va qualificata come contratto a favore di terzo se, dall'assetto complessivo della convenzione, emerge che l'ente gestore non assume verso il beneficiario una propria obbligazione ma opera entro i limiti della provvista del Fondo.
  • L'accertamento della incapienza o illiquidità del Fondo può essere desunto anche dal confronto tra la provvista disponibile e il numero delle domande già maturate, nonché da successivi accordi collettivi che presuppongano la crisi del Fondo e ne disciplinino la liquidazione o il pagamento rateale delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiMandatoImpugnazioni
RamiPrevidenzaContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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