Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale nei confronti di una società editoriale per il pagamento di contributi omessi su somme corrisposte o dovute a giornalisti dipendenti. In particolare, la pretesa contributiva riguardava anche importi qualificati dall’ente come imponibili, mentre la società contestava l’assoggettamento a contribuzione di somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ad alcuni giornalisti. La Corte d’appello aveva confermato solo in parte l’opposizione della società, escludendo la debenza contributiva limitatamente a tali somme. In Cassazione l’ente ha proposto ricorso principale con due motivi, denunciando violazione dell’art. 12 l. n. 153/1969, degli artt. 1362 ss. c.c., 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto provata la natura di incentivo all’esodo delle somme e, così facendo, avesse alterato il riparto dell’onere della prova nelle controversie sull’esclusione dall’obbligo contributivo. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su cinque motivi; l’ente ha resistito anche a tale impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’ente previdenziale perché le censure miravano, sotto la veste di violazioni di legge, a sovvertire un accertamento di fatto già compiuto in modo concorde dai giudici di merito (doppia conforme), relativo al contenuto delle transazioni stipulate con i lavoratori. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale della società, poiché proposto oltre il termine "esterno" di impugnazione applicabile al caso, nonostante fosse tempestivo rispetto al termine interno di cui all’art. 371 c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza virtuale. È stato inoltre posto a carico del ricorrente principale l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, mentre tale sanzione non è stata applicata al ricorrente incidentale tardivo la cui impugnazione ha perso efficacia ex art. 334 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come parametro della disciplina dell’imponibile contributivo e delle somme assoggettate a contribuzione
invocati dal ricorrente principale per contestare l’interpretazione delle transazioni, ma non ritenuti idonei a superare l’accertamento di fatto dei giudici di merito
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nelle controversie sull’esclusione dall’obbligo contributivo
invocati per censurare la valutazione probatoria della Corte di merito
menzionato per escludere il sindacato di legittimità sul fatto in presenza di doppia conforme
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale
richiamato nel testo vigente ratione temporis per individuare il termine "esterno" di proposizione dell’impugnazione
richiamato per chiarire che la tempestività del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale non basta se è decorso il termine lungo di impugnazione
art. 1, d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989
richiamato per il principio del minimale contributivo: l’imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito quando la doglianza mira, in sostanza, a sovvertire un accertamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.
- Quando esiste una doppia conforme di merito, il sindacato di cassazione sul fatto è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per rimettere in discussione la ricostruzione probatoria condivisa dai giudici di merito.
- Nelle controversie contributive, chi invoca l’esenzione o la non imponibilità di determinate somme deve confrontarsi con il riparto dell’onere probatorio e con la qualificazione concreta degli emolumenti, ma tale contestazione non può essere veicolata in cassazione come mero dissenso sulla valutazione delle prove.
- Il ricorso incidentale tardivo conserva efficacia solo se è proposto entro il termine lungo di impugnazione; la tempestività rispetto al ricorso principale non è sufficiente quando il termine "esterno" è spirato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., con conseguente regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e applicazione dell’ulteriore contributo unificato solo al ricorrente principale.
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