Cassazione Civile, Ordinanza n. 33721/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di somme che la dipendente aveva percepito come arretrati retributivi nel periodo 2004-2009, a seguito di liquidazioni effettuate tra il 2010 e il 2011. La Corte d'appello aveva ritenuto che non spettassero alcuni emolumenti collegati alla posizione dirigenziale, in particolare gli incentivi ex lege n. 109/1994 relativi all'incarico di responsabile del procedimento, nonché il "maturato economico" e la retribuzione di posizione per un periodo di comando presso l'INPDAP; da ciò aveva ricavato un indebito complessivo da restituire all'ente, quantificato al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) vizio di motivazione e nullità della sentenza per aver rimesso al CTU il calcolo delle somme senza adeguata motivazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo per aver limitato il conteggio a un solo segmento temporale del rapporto; (3) violazione delle norme sugli incentivi per il RUP e dell'art. 18 l. n. 109/1994; (4) violazione dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 e omesso esame della delibera che avrebbe previsto il rimborso anche della posizione durante il comando all'INPDAP; (5) violazione di varie norme sul trattamento economico dei segretari comunali e omesso esame in relazione a RIA e maturato economico; (6) violazione della disciplina fiscale per avere disposto la restituzione al lordo delle ritenute; (7) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere fatto decorrere gli interessi dalla cessazione del rapporto e non dalla domanda, non considerando la buona fede della percettrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi per difetti di specificità, di autosufficienza e perché miravano a una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il sesto motivo, stabilendo che la restituzione non può essere richiesta al lordo di ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio del lavoratore, e il settimo motivo, affermando che sugli importi indebitamente percepiti gli interessi decorrono dalla domanda o da atto stragiudiziale equivalente, non dalla cessazione del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito sindacarne la sufficienza o la razionalità nel merito.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze della consulenza tecnica.
Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti di causa; la mancanza di specificità rende inammissibile il motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Gli atti e documenti richiamati devono essere riprodotti o puntualmente individuati, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La produzione e la precisa indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso è necessaria per consentire il controllo di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in tema di trattamento economico dirigenziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e di esposizione dei fatti.
art. 18 l. n. 109/1994
Il compenso incentivante per funzioni di RUP presuppone che ricorrano i presupposti normativi specifici; il solo conferimento dell'incarico non basta se mancano i presupposti previsti dalla norma.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato in tema di comando presso altra amministrazione e rimborso del trattamento economico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dell'allegazione documentale.
Invocato nel motivo sul trattamento economico dei segretari comunali, senza adeguata dimostrazione della violazione.
Invocato unitamente ad altre norme sul trattamento dei segretari comunali, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 4, comma 2, d.l. n. 163/1995
Citato nel motivo sulla ricostruzione del trattamento economico, senza specifica illustrazione della sua violazione.
art. 13 d.P.R. n. 494/1997
Citato nel motivo sulla ricostruzione del trattamento economico, senza specifica illustrazione della sua violazione.
art. 39 c.c.n.l. 16.5.2001 segretari comunali
Richiamato per il trattamento economico dei segretari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 24 n. 9 c.c.n.l. 14.4.1996 settore enti locali
Richiamato per il trattamento economico dei segretari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 33 c.c.n.l. 14.4.1996 settore enti locali
Richiamato per il trattamento economico dei segretari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 35, comma 1, lett. b), c.c.n.l. 14.4.1996 settore enti locali
Richiamato per la quantificazione del maturato economico; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare una ricostruzione di merito.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il datore di lavoro può ripetere solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore; non può chiedere la restituzione di somme lorde corrispondenti a ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio del dipendente.
L. n. 218 del 1952, art. 19
Richiamata nel motivo sulle ritenute fiscali/previdenziali, ma la pronuncia ha fondato la decisione soprattutto sul principio dell'effettiva percezione delle somme.
Nella ripetizione di indebito gli interessi decorrono dalla domanda o da atto stragiudiziale equivalente; la buona fede dell'accipiens si presume iuris tantum e rileva ai fini della decorrenza degli interessi.
Rileva perché l'espressione "domanda" dell'art. 2033 c.c. comprende anche gli atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare formalmente una violazione di legge o un omesso esame: occorre indicare con precisione i fatti storici decisivi, gli atti o documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e le ragioni specifiche della dedotta violazione.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare prove, consulenze tecniche o conteggi di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- Il compenso incentivante per attività di RUP o analoghe prestazioni accessorie è riconoscibile solo se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla disciplina applicabile; il mero conferimento dell'incarico non basta di per sé a fondare il diritto alla retribuzione.
- In materia di ripetizione di indebito da rapporto di lavoro, la restituzione va commisurata a quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito; non possono essere richieste somme al lordo di ritenute fiscali che non sono mai entrate nel patrimonio del percettore.
- Nella ripetizione di indebito gli interessi decorrono dalla domanda o da atto stragiudiziale di costituzione in mora; la buona fede dell'accipiens è presunta e incide sulla decorrenza degli accessori.
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