Cassazione Civile, Ordinanza n. 37205/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, erano state rideterminate classe e rendita catastale di due unità immobiliari site in Roma, in una specifica microzona. I contribuenti avevano impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione i contribuenti deducevano quattro censure: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo anche il difetto di valida delega di sottoscrizione dell'atto di appello; 2) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e sulla revisione catastale, assumendo che l'avviso fosse motivato solo in modo generico, con richiamo alla microzona e ai relativi dati, senza spiegare le ragioni concrete del riclassamento delle singole unità immobiliari; 4) omesso esame della documentazione prodotta dai contribuenti e violazione delle regole sull'efficacia della prova e sull'onere probatorio, perché il giudice di merito avrebbe ignorato elementi che descrivevano lo stato effettivo degli immobili e non avrebbero trovato specifica contestazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo i restanti. Ha affermato che, nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto non può limitarsi a richiamare il presupposto generale della variazione del valore medio nella microzona, ma deve indicare anche le ragioni concrete per cui tale mutamento abbia inciso sulla specifica unità immobiliare, giustificando la nuova classe e la nuova rendita. Accertata la carenza motivazionale dell'avviso, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute in materia.
Norme richiamate
è il veicolo formale delle censure di nullità, violazione di legge e omesso esame dedotte in cassazione.
è richiamato come parametro dell'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate nei gradi di merito.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
è invocato dai ricorrenti in relazione alla validità della sottoscrizione dell'atto e della delega del funzionario.
artt. 125 e 75, comma 3, c.p.c.
sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della contestazione sulla sottoscrizione e rappresentanza dell'atto di appello.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 18, comma 3, e 53, comma 1
sono richiamati per sostenere l'inammissibilità dell'appello e il difetto di specificità dei motivi.
è richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, che deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies
sono richiamati in relazione alla motivazione e alla validità dell'atto amministrativo.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento dei valori, ma non esonera dall'obbligo di motivare la ricaduta sul singolo immobile.
d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7
la Corte lo legge nel senso che, oltre al fattore posizionale e al valore medio di microzona, rilevano le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e devono essere esplicitate nella motivazione dell'atto.
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61
è richiamato per il criterio della stima comparativa e dell'unità tipo nella determinazione della classe catastale.
d.l. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, conv. in L. n. 154 del 1988
è citato nel quadro normativo della revisione e attribuzione della classe catastale.
art. 24 Cost.
è evocato, insieme all'art. 111 Cost., per giustificare il principio processuale della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
è richiamato a sostegno dell'economia processuale e della ragione più liquida.
Massime di principio
- Nel procedimento di riclassamento catastale fondato sullo scostamento dei valori medi di una microzona, il presupposto generale della revisione riguarda il mutamento del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale dell'area; tuttavia l'atto deve contenere anche la motivazione specifica della ricaduta sul singolo immobile, con riferimento alla nuova classe e alla nuova rendita.
- La motivazione dell'avviso di classamento deve mettere il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni del provvedimento: non basta un richiamo meramente diffuso o stereotipato alla microzona e al rialzo dei valori immobiliari.
- Nel giudizio di cassazione il principio della ragione più liquida consente di esaminare il motivo di più agevole definizione, anche se logicamente subordinato, quando ciò assicuri la definizione del giudizio con economia processuale.
- Quando la sentenza di merito è cassata per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e accogliere l'originario ricorso introduttivo.
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