Cassazione Civile, Ordinanza n. 34869/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza regionale che aveva annullato un avviso di liquidazione per imposta di registro, con cui era stato rettificato il valore di un ramo d'azienda conferito a una società partecipata e, in seguito, erano state cedute le quote della società conferitaria. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, dell'art. 176 TUIR e dell'art. 53 Cost., sostenendo la legittimità della riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 76 del d.P.R. 131/1986. La società contribuente ha resistito, chiedendo poi la trattazione del ricorso dopo l'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria, mentre l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione da parte di un coobbligato solidale mediante pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la controversia fosse già stata definita tramite la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018. Ha valorizzato il carattere irrevocabile della domanda di definizione e l'effetto estintivo della lite una volta perfezionata la procedura, nonché il fatto che il pagamento eseguito da un coobbligato solidale sull'unico avviso di liquidazione ha determinato la definizione anche nei confronti delle altre parti obbligate. Ha quindi dichiarato estinto il processo e compensato le spese, escludendo altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato come norma oggetto della censura dell'Agenzia; la Corte rileva che la nuova formulazione, come interpretata autenticamente, limita la riqualificazione agli elementi desumibili dall'atto, escludendo collegamenti negoziali ed elementi extratestuali.
Norma richiamata nel primo motivo di ricorso, ma non centrale nella decisione di estinzione.
Norma richiamata nel primo motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella definizione del giudizio.
art. 53 Cost.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi impositiva.
Norma oggetto del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.
La definizione della controversia si perfeziona con domanda e pagamento; la domanda è irrevocabile; gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto.
Richiamato per affermare la solidarietà passiva tra i coobbligati nel tributo di registro.
Usato per corroborare la regola della solidarietà passiva e gli effetti del pagamento eseguito da uno dei coobbligati.
art. 14, comma 6, d.l. 119/2018
Richiamato come disposizione specifica che consente di ritenere definita la lite a seguito del pagamento del coobbligato, sulla pretesa oggetto dell'unico avviso impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendolo misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Richiamato per ribadire in motivazione l'orientamento già consolidato su una questione identica.
art. 27, comma 1, d.l. 137/2020
Indicata solo per la modalità di trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, d.l. 228/2021
Indicata solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- Le disposizioni in materia di condono o definizione agevolata tributaria sono norme eccezionali e di stretta interpretazione, non integrabili per analogia o mediante il ricorso a regole generali dell'ordinamento tributario.
- La domanda di definizione agevolata, una volta presentata e perfezionata con il pagamento dovuto, è atto volontario e irrevocabile; non può essere revocata o ritrattata per un mero ripensamento successivo.
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il perfezionamento della procedura determina l'estinzione del processo e prevale sulle pronunce non passate in giudicato.
- Nel caso di obbligazione tributaria solidale, il pagamento effettuato da un coobbligato sull'unico avviso di liquidazione può produrre gli effetti definitori anche nei confronti degli altri obbligati, quando la pretesa fiscale sia unica.
- Il raddoppio del contributo unificato va applicato solo nei casi espressamente previsti, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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