Sentenza del 30/05/2025 n. 140543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato per il 2018 l'omesso versamento di IMU e TASI sulla piattaforma Eleonora, situata nel mare territoriale entro 12 miglia dalla costa, chiedendo complessivamente € 198.097,68, inclusi sanzioni e interessi. La base imponibile era stata determinata, in assenza di rendita catastale, utilizzando i valori contabili della società aggiornati secondo il decreto ministeriale 14 aprile 2017. E. S.p.A. aveva contestato motivazione e legittimazione del Comune, imponibilità e natura immobiliare della piattaforma, esenzione di piattaforme e impianti e insussistenza dei presupposti della TASI. In Cassazione ha articolato sei motivi: incompetenza territoriale del Comune e difetto di potestà impositiva; assenza di benefici derivanti dai servizi comunali; difetto di prova e competenza che sarebbe spettata al Comune di Giulianova, anche alla luce del D.M. 28 aprile 2022; rilevanza dell'art. 38 del D.L. 124/2019 e della disciplina dell'IMPI; pretesa conferma della non tassabilità nella disciplina dei rigassificatori; infine, insussistenza del presupposto oggettivo e impossibilità di accatastare la piattaforma.
La decisione
La CTP di Teramo, con sentenza n. 178/2020, aveva accolto il ricorso soltanto quanto alle sanzioni, confermando il resto dell'accertamento. La CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello: tassabili IMU e TASI la piattaforma a otto gambe, le cabine elettriche e il modulo alloggi, mentre aveva escluso gli altri macchinari e impianti ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 208/2015. La Corte di cassazione, decisa a Roma il 12 marzo 2025 e depositata il 30 maggio 2025, ha rigettato il ricorso di E. S.p.A., respingendo i motivi: ha ritenuto che il mare territoriale non sia una zona sottratta alla potestà impositiva comunale; che i servizi e le infrastrutture comunali possano giustificare l'imposizione; che la successiva attribuzione territoriale al Comune di Giulianova non modifichi retroattivamente la competenza per il 2018; e che la piattaforma sia un immobile imponibile, la cui base imponibile può essere determinata con il criterio contabile anche senza accatastamento. Restano quindi ferme le statuizioni della CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione: € 6.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso.
Norme richiamate
la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi
La riunione è obbligatoria se le impugnazioni riguardano lo stesso provvedimento; per provvedimenti diversi ma connessi è facoltativa e dipende da esigenze di coerenza, economia processuale o unitarietà.
Art. 23 Cost.
Non possono dunque esistere zone non assoggettata potere impositivo pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione
La Corte non ravvisa una violazione della legalità tributaria nell'imposizione comunale sulla piattaforma: il potere impositivo deriva dalla disciplina tributaria applicabile e non può essere escluso per il solo fatto che l'immobile si trovi in mare territoriale.
Articoli 3 e 53 Cost.
Non possono dunque esistere zone non assoggettata potere impositivo pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione
La Corte richiama i principi di eguaglianza e capacità contributiva per escludere che porzioni del territorio statale, comprese quelle del mare territoriale, restino prive di imposizione sugli immobili imponibili.
Art. 118 Cost.
Il territorio nazionale - intesa tale espressione come spazio nell'ambito del quale si esercita la potestà d'imperio dello Stato - comprende, oltre la terraferma, anche il mare territoriale. Non si può quindi negare che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale
In assenza di criteri autonomi per delimitare il Comune sul mare, la Corte riconduce il mare territoriale all'ambito in cui possono esercitarsi anche le funzioni amministrative degli enti locali, insieme ai poteri statali.
La Corte richiama la norma nel quadro della disciplina dell'imposizione comunale e, sulla base dei precedenti citati, esclude che la localizzazione della piattaforma nel mare territoriale impedisca l'applicazione dell'imposta o renda il Comune privo di potere impositivo.
Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992
Quando manca l'accatastamento e una rendita catastale, la base imponibile può essere determinata secondo il criterio contabile previsto dalla norma; la mancanza di rendita, quindi, non impedisce di per sé la tassazione.
Art. 3, comma 3, del D.L. 333/1992, convertito dalla legge 359/1992
fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita catastale, il valore è determinato: alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione; sulla base dell'ammontare (costo storico di acquisto o di costruzione), al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, la base imponibile è ricavabile dal costo storico di acquisto o costruzione risultante dalla contabilità, al lordo degli ammortamenti, applicando i coefficienti di aggiornamento.
Art. 2, comma 2, lett. p), della legge 42/2009
La Corte respinge la censura fondata sul principio del beneficio: per le piattaforme possono rilevare anche i servizi e le infrastrutture comunali di supporto, inclusi quelli portuali, logistici, viari, amministrativi e di protezione civile, senza che sia necessario dimostrare la fruizione di servizi ordinari direttamente sulla piattaforma.
La disposizione, attuativa dell'istituzione dell'IMPI, non ha valore ricognitivo o rettificativo dei confini comunali né modifica retroattivamente la riferibilità territoriale dei servizi e dei tributi dovuti per annualità precedenti.
Art. 1, comma 728, della legge 205/2017
La norma conferma dunque l' assoggettabilità alle imposte in questione anche per i rigassificatori, qualificandoli come fabbricati, ma, solo per essi, esclude le parti che non siano destinate ad uso abitativo e servizi civili.
La disciplina interpretativa riguarda specificamente i manufatti per la rigassificazione e limita, per essi, l'imposizione alla porzione abitativa e ai servizi civili; non istituisce un'esenzione generale per tutte le piattaforme marine.
La Corte lo richiama nella disciplina dell'IMU e conclude che la piattaforma, in quanto immobile suscettibile di esprimere capacità reddituale, rientra nel presupposto dell'imposta.
La norma è richiamata quale disciplina dell'IMU; la Corte ritiene imponibile la piattaforma e ammette, in mancanza di rendita catastale, la determinazione della base imponibile con il criterio contabile.
Articoli 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992
La Corte esclude che il presupposto dell'imposta richieda necessariamente un immobile situato sulla terraferma: le piattaforme marine possono essere considerate immobili imponibili.
Articoli 3, 4 e 5 del R.D.L. 652/1939, convertito dalla legge 1239/1939
Ai sensi dell' art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".
La nozione catastale di immobile comprende costruzioni stabili e anche edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati; l'accatastabilità va valutata considerando l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità.
Articoli 1 e 2 del D.M. 28/1998
A mente dell' art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
L'unità immobiliare catastale può consistere anche in un insieme di fabbricati o in un'area, purché presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; la nozione non è limitata ai fabbricati tradizionali sulla terraferma.
La Corte richiama una nozione estesa di immobile, che può comprendere anche edifici galleggianti ancorati; la localizzazione sull'acqua non esclude automaticamente la natura immobiliare ai fini fiscali.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto
Il rigetto integrale del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La collocazione di una piattaforma o di un altro manufatto nel mare territoriale non esclude, di per sé, la potestà impositiva comunale né la sua imponibilità ai fini IMU e TASI: occorre verificare la natura immobiliare del bene e la sua riferibilità territoriale.
- In assenza di un criterio autonomo per delimitare il territorio comunale sul mare, la Corte considera rilevanti i servizi e le funzioni amministrative riferibili al Comune costiero; la successiva individuazione normativa di un diverso Comune non sposta automaticamente la competenza per annualità precedenti.
- La TASI può essere dovuta anche senza fruizione diretta sulla piattaforma di servizi ordinari come illuminazione o pulizia: possono rilevare i servizi indivisibili e le infrastrutture comunali utilizzati per le attività offshore e per il personale.
- La mancanza di iscrizione catastale o di rendita non comporta automaticamente esenzione: per i beni non accatastati la base imponibile può essere determinata mediante i valori contabili, secondo i criteri e i coefficienti previsti dalla legge.
- Le esenzioni o limitazioni previste per specifiche categorie di manufatti, come i rigassificatori nella legge 205/2017, non si estendono automaticamente a piattaforme diverse; occorre attenersi all'ambito oggettivo della singola previsione.
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