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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11596/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2013. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo la decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, assumendo che, in base all'art. 1, comma 640, L. n. 190/2014, il termine per notificare la cartella decorresse dalla presentazione di una dichiarazione integrativa e che quindi la notifica fosse tardiva. I giudici di merito avevano accolto questa tesi, ritenendo applicabile la disciplina della dichiarazione integrativa anche all'IVA. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, 1, comma 640, L. n. 190/2014 e 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la tempestività della cartella doveva essere valutata tenendo conto della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti accertato in fatto che, con riguardo all'IVA, non era intervenuta alcuna dichiarazione integrativa; pertanto l'art. 1, comma 640, L. n. 190/2014 non era applicabile alla fattispecie. La Corte ha richiamato la propria precedente interpretazione secondo cui il differimento del termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dalla dichiarazione integrativa solo limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente. È stato inoltre dato atto che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione integrativa rileva ai fini del differimento dei termini di notifica della cartella e di decadenza dell'azione di accertamento/riscossione solo per gli elementi effettivamente oggetto di integrazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fonda su un autonomo accertamento fattuale non specificamente censurato.
  • La regola della doppia conforme non è pertinente quando il ricorso per cassazione deduce violazione di legge e non omesso esame di un fatto decisivo.
  • In materia di controllo automatizzato, la tempestività della cartella va valutata in relazione alla specifica base dichiarativa considerata dal giudice di merito e non può essere affermata in astratto sulla sola esistenza di una dichiarazione integrativa se questa non riguarda il tributo contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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