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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11593/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale per Euro 3.673,14 relativa a somme dovute in base alla dichiarazione Unico 2006 dell'anno d'imposta 2005, dichiarazione risultata sottoscritta dal ricorrente quale presidente di un'associazione non riconosciuta. La pretesa deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972. Il ricorrente ha contestato sin dal primo grado la firma apposta sul modello dichiarativo, sostenendo che fosse apocrifa e che il documento non fosse utilizzabile; ha inoltre dedotto che la dichiarazione non potesse fondare la sua responsabilità solidale ex art. 38 c.c. perché non era stato provato il conferimento di incarico allo studio professionale che aveva trasmesso la dichiarazione e perché mancava prova dell'effettivo presupposto impositivo. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo che il disconoscimento della sottoscrizione avrebbe reso inutilizzabile il modello Unico e che l'Ufficio non avesse chiesto verificazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38 c.c., sostenendo che l'onere della prova del debito gravasse sull'Ufficio e che non bastasse la mera titolarità della carica, occorrendo provare l'effettiva gestione dell'ente e l'individuazione del soggetto obbligato in solido. Con il terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sostenendo che, essendo la responsabilità dell'art. 38 c.c. assimilabile a una fideiussione, l'Ufficio sarebbe decaduto per mancata tempestiva azione contro il debitore principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente non aveva indicato in modo formale e inequivoco le modalità del disconoscimento e non aveva trascritto la parte del modello Unico contenente la sottoscrizione contestata, così da non consentire il controllo sulla decisività della censura. Ha respinto, in parte nel merito e in parte per inammissibilità, il secondo motivo, osservando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché la censura investiva la valutazione delle prove e non il riparto dell'onere probatorio; ha inoltre valorizzato l'accertamento di merito secondo cui il ricorrente era presidente dell'associazione e responsabile degli obblighi tributari, richiamando il principio per cui la responsabilità ex art. 38 c.c. grava su chi abbia svolto compiti di amministrazione e direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato quanto all'omessa pronuncia, ma infondato in diritto: la Corte ha chiarito che la decadenza dell'art. 1957 c.c. non si applica alla garanzia ex lege di cui all'art. 38 c.c. quando l'obbligazione principale è tributaria, poiché l'accertamento e la riscossione dei tributi sono regolati da norme speciali che prevalgono sulla disciplina codicistica. Conseguentemente, essendo infondata la censura decisiva, il ricorso è stato comunque rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere formale, inequivoco e specifico; contestazioni generiche o implicite non sono sufficienti.

  • art. 216 c.p.c.

    La parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta dovrebbe attivare la verificazione; tuttavia, la censura è inammissibile se non è specificamente documentato il disconoscimento e il documento contestato.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile richiamate dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 38 c.c.

    Nelle associazioni non riconosciute risponde personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'ente; la responsabilità riguarda chi abbia svolto effettivi compiti di amministrazione e direzione della gestione complessiva nel periodo considerato.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra un vizio deducibile in cassazione, ma non impone cassazione con rinvio se la questione è decidibile in diritto senza ulteriori accertamenti.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del fideiussore per mancata tempestiva azione del creditore non si applica alla garanzia ex art. 38 c.c. quando l'obbligazione principale è tributaria, soggetta a disciplina speciale di accertamento e riscossione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi da cui è scaturita la cartella impugnata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Costituisce la base del controllo automatizzato in materia IVA richiamato nel procedimento.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998

    La dichiarazione trasmessa tramite intermediario reca la sottoscrizione dell'intermediario e non necessariamente la firma autografa del dichiarante; rileva il corretto conferimento dell'incarico alla trasmissione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come esempio di termine decadenziale speciale dell'accertamento tributario che prevale sulla disciplina civilistica.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come esempio di termine decadenziale speciale dell'accertamento IVA che prevale sulla disciplina civilistica.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come esempio di decadenza speciale nella riscossione tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione della sottoscrizione di un documento deve essere formulata in modo formale, specifico e inequivoco, con puntuale indicazione del documento e del suo contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. grava su chi abbia effettivamente svolto funzioni di amministrazione e direzione dell'ente nel periodo in cui sono sorte le obbligazioni, non sulla sola base nominale della carica.
  • La responsabilità ex art. 38 c.c. per debiti tributari dell'associazione segue il regime speciale dell'obbligazione fiscale: non opera la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., perché accertamento e riscossione sono disciplinati da termini decadenziali tributari propri e prevalenti.
  • Quando la Corte di cassazione rileva un'omessa pronuncia su una questione di diritto già matura, può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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