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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11598/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento emessa a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fiscale scaturita da una conciliazione "fuori udienza" stipulata nel gennaio 2017 in relazione a imposte accertate per l'annualità 2011. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in primo luogo, la mancanza di valida sottoscrizione dell'intimazione; nel merito, sosteneva che il mancato pagamento di una rata fosse dipeso dal comportamento omissivo dell'agente della riscossione, che non avrebbe cancellato o sospeso l'ipoteca iscritta sui beni della società, ostacolando così l'accesso a finanziamenti bancari necessari per adempiere. Chiedeva pertanto il ripristino della rateizzazione e l'esclusione delle sanzioni maggiorate previste per la decadenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla conciliazione tributaria e sull'esonero da sanzioni per fatti imputabili all'Amministrazione, oltre a violazione di norme costituzionali e dell'art. 2043 c.c., censurando anche la statuizione sul giudicato esterno e sulla tardività di un deposito documentale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al difetto di delega del funzionario firmatario dell'intimazione; (3) illegittima liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia, assistita da propri funzionari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la conciliazione "fuori udienza" conclusa nel gennaio 2017, la norma applicabile fosse l'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente ratione temporis, secondo cui la conciliazione si perfeziona con la sola sottoscrizione dell'accordo, senza che siano necessari il pagamento della prima rata o la prestazione di garanzia per le rate successive. Tuttavia, ha confermato il dispositivo di merito che aveva negato alla contribuente la possibilità di far valere dinanzi al giudice tributario il preteso cattivo comportamento dell'Amministrazione nella gestione dell'ipoteca, osservando che tale profilo, eventualmente rilevante sul piano risarcitorio, non incide sulla debenza del tributo e delle sanzioni e non è devolvibile al giudice tributario. Ha inoltre escluso la decisività del giudicato esterno invocato, perché riferito a diversa annualità e in assenza di elementi fattuali che ne dimostrassero l'identità. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello sufficiente, avendo essa richiamato specifiche deleghe prodotte in giudizio; ha anche evidenziato l'inammissibilità della censura nella parte in cui assumeva un travisamento documentale senza riprodurre il contenuto dei documenti. Sul terzo motivo, ha confermato la legittimità della condanna alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria, ricordando che, nel processo tributario, quando l'ente è assistito da propri funzionari, le spese sono liquidabili secondo la tariffa forense con la riduzione del 20% prevista dalla disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    Per la conciliazione fuori udienza, nel testo applicabile ratione temporis, il perfezionamento avviene con la sola sottoscrizione dell'accordo contenente somme dovute, termini e modalità di pagamento.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per distinguere la disciplina della conciliazione giudiziale da quella della conciliazione fuori udienza, che nel caso concreto era quella applicabile.

  • art. 48-ter, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente per contestare le sanzioni conseguenti alla decadenza dalla rateizzazione.

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla sottoscrizione dell'atto impugnato.

  • art. 10, comma 2, L. n. 212/2000

    seconda parte del secondo comma

    Invocato per sostenere che non debbano essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori quando il comportamento del contribuente sia conseguenza di ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base di una prospettata responsabilità dell'Amministrazione per il mancato pagamento della rata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione al dedotto cattivo comportamento della pubblica amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la statuizione sulla tardività del deposito documentale e per la pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione del materiale documentale prodotto dall'Agenzia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha confermato che, nel contenzioso tributario, le spese possono essere liquidate in favore dell'Amministrazione vittoriosa, anche se difesa da propri funzionari, con applicazione della disciplina specifica.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione/difesa dell'Amministrazione tramite propri funzionari.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la difesa dell'Amministrazione tramite propri funzionari.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nella fase camerale del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nella conciliazione tributaria fuori udienza, nel testo applicabile ratione temporis, il perfezionamento dell'accordo avviene con la sola sottoscrizione delle parti; non sono richiesti, per la validità dell'accordo, il pagamento della prima rata o la prestazione di garanzia per le rate successive, salvo diversa disciplina normativa vigente nel tempo.
  • Il giudice tributario può conoscere della debenza del tributo e delle conseguenze fiscali dell'atto impugnato, ma non può trasformare il processo in una sede di accertamento di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per condotte omissive o ritardate estranee all'an della pretesa tributaria.
  • L'allegazione di un giudicato esterno richiede la dimostrazione dell'identità dei presupposti fattuali e del rapporto controverso; la mera allegazione di una decisione resa su altra annualità non è sufficiente quando i fatti costitutivi delle pretese fiscali non risultino sovrapponibili.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito indichi gli elementi documentali posti a base della decisione e consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari è ammissibile secondo la disciplina speciale, applicando i parametri professionali forensi e la riduzione prevista dalla normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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