Cassazione Civile, Ordinanza n. 11599/2025 del 03/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Una società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di forniture di uova eseguite in favore di una società poi coinvolta in concordato preventivo. Successivamente l'azienda era stata trasferita a un'altra società, con accollo del debito da parte della cessionaria; quando quest'ultima era poi fallita, la creditrice aveva insinuato al passivo il proprio credito chiedendone la prededuzione. Il tribunale aveva ammesso il credito in chirografo e negato la prededuzione, ritenendo che l'accollo ex art. 2560, comma 2, c.c. non trasferisse la prededuzione, che è istituto processuale; aveva inoltre escluso sia il criterio cronologico sia quello funzionale, perché le forniture erano state rese a favore di una società diversa da quella fallita e comunque prima della costituzione della nuova società. In cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 111, comma 2, l.fall. e 2560, comma 2, c.c., sostenendo che vi fosse identità di stato di insolvenza e di massa creditoria tra le società del gruppo e che la fornitura fosse funzionale alla continuità aziendale e quindi prededucibile; ha censurato anche la qualificazione della prededuzione come attribuzione solo processuale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, identificati nell'identità della crisi e del ceto creditorio delle due procedure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., poiché il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità: la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale, secondo criteri cronologico e teleologico, ma la mera connessione con una crisi di gruppo non basta; nel caso concreto mancava la funzionalità delle forniture rispetto alla massa del fallimento della società cessionaria, essendo le prestazioni rese a favore di soggetto diverso e prima della costituzione della cessionaria. È stata inoltre confermata la distinzione tra prededuzione e privilegio, con la conseguenza che l'accollo del debito da parte del cessionario d'azienda non consente di traslare la prededuzione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non vi era omesso esame dei fatti storici allegati: il tribunale li aveva considerati, ma aveva comunque escluso il requisito della funzionalità, sicché la censura mirava solo a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
I crediti prededucibili sono solo quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; il riconoscimento richiede un nesso effettivo e, per la prededuzione funzionale, una valutazione ex ante della concreta utilità per la massa.
L'accollo ex lege dei debiti dell'azienda ceduta comporta il trasferimento del credito al cessionario, ma non anche della prededuzione, che non è un attributo sostanziale del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; nel caso non ha condotto all'accoglimento perché la decisione di merito era conforme ai principi di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo non considerato; qui la Corte ha escluso l'omissione, rilevando che i fatti allegati erano stati esaminati dal tribunale.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
È richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
Richiamato come norma che, insieme alle altre disposizioni sugli effetti della procedura, connota la funzionalità della prestazione rispetto alla stabilizzazione concorsuale.
Richiamato nel ragionamento sulla funzionalità della prestazione agli scopi della procedura e agli effetti protettivi della procedura concorsuale.
Richiamato come disposizione inserita nel perimetro degli effetti protettivi rilevanti ai fini del giudizio di funzionalità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La prededuzione concorsuale richiede un collegamento qualificato con la procedura: non basta che il credito sia genericamente connesso alla crisi d'impresa o a una operazione di gruppo, ma occorre che sia sorto in occasione o in funzione della specifica procedura alla quale si vuole riferire il trattamento preferenziale.
- Il criterio funzionale della prededuzione va verificato ex ante, accertando se la prestazione sia concretamente diretta all'interesse della massa dei creditori e agli scopi della procedura, non rilevando il solo vantaggio economico indiretto o potenziale.
- La fornitura resa a favore di un soggetto diverso da quello poi fallito non può, di regola, essere considerata prededucibile rispetto al fallimento del cessionario se manca la prova che quella prestazione fosse strumentale alla sua procedura o alla conservazione del suo patrimonio.
- L'accollo del debito conseguente a cessione d'azienda trasferisce il debito al cessionario ma non trasforma la prededuzione in una qualità sostanziale del credito, sicché il credito non acquisisce automaticamente il trattamento di prededuzione nella procedura del cessionario.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia considerato i fatti allegati e li abbia comunque ritenuti inidonei a integrare il presupposto giuridico invocato; in cassazione non è ammessa una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
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