Cassazione Civile, Ordinanza n. 11594/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e altri tributi relativi all’anno d’imposta 2008. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione, ma con una motivazione diversa da quella del primo giudice: invece di confermare la decisione nel merito sulla rateizzazione e sulla decadenza dal beneficio, aveva ritenuto decisiva la questione della ritualità della notifica della cartella, tema dedotto nel ricorso introduttivo ma non esaminato in primo grado e non riproposto in appello dal contribuente, rimasto contumace. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 56 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello deciso su una questione non riproposta dall’appellato contumace e non rilevabile d’ufficio; con il secondo motivo ha contestato, in via subordinata, la ritualità della notifica della cartella ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel processo tributario l’onere di specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte o non esaminate dal primo giudice si applichi anche quando l’appellato sia rimasto contumace. Poiché la questione della notifica della cartella non era stata riproposta e non era rilevabile d’ufficio, la commissione regionale non poteva porla a fondamento della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate
nel processo tributario impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte o non esaminate in primo grado; in difetto, esse si considerano rinunciate, anche se l’appellato è contumace, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio
il giudice non può pronunciare su questioni non devolute o non ritualmente riproposte dalle parti
la disciplina della rinuncia implicita alle questioni non riproposte in appello è richiamata come criterio interpretativo applicabile in via analogica anche al processo tributario
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel secondo motivo per contestare la ritualità della notifica della cartella di pagamento
richiamato nel secondo motivo per sostenere la validità o sanatoria della notifica contestata
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni e le eccezioni non accolte o non esaminate dal primo giudice devono essere specificamente riproposte in appello; il mero richiamo generale agli atti di primo grado non è sufficiente.
- L’onere di riproposizione grava anche sull’appellato rimasto contumace: la mancata costituzione in appello non lo esonera dal riproporre in modo chiaro e univoco i motivi già dedotti e non accolti.
- Se una questione non è stata riproposta ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e non è rilevabile d’ufficio, il giudice d’appello non può decidere su di essa.
- La disciplina dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 è interpretata in modo sostanzialmente sovrapponibile all’art. 346 c.p.c., sicché l’orientamento formatosi su quest’ultima disposizione è utilizzabile come criterio ermeneutico nel contenzioso tributario.
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