Cassazione Civile, Ordinanza n. 11595/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo impugnato dal contribuente perché ritenuto illegittimo in quanto fondato su una cartella di pagamento che, secondo la sua prospettazione, non era stata validamente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la prova della notificazione della cartella era stata considerata tardivamente prodotta dall’agente della riscossione. In appello, invece, la decisione è stata riformata perché la CTR ha ritenuto idonea la documentazione prodotta a dimostrare la corretta notificazione della cartella, effettuata con le forme previste per il destinatario temporaneamente irreperibile. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi, sostenendo che mancasse la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa e che, perciò, il procedimento notificatorio non si fosse perfezionato. L’agente della riscossione ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sia sotto il profilo della specificità, sia nel merito, osservando che nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti relativi alla notifica e che, nel caso concreto, era stato rispettato il procedimento di notificazione per irreperibilità relativa del destinatario: deposito dell’atto presso la casa comunale, invio della raccomandata informativa e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, con conseguente correttezza della decisione d’appello che aveva reputato legittima la notifica della cartella sottesa al preavviso di fermo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge sulla notificazione.
art. 366 c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione non sono fini a sé stessi, ma devono essere funzionali alla comprensione della censura.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto correttamente seguito il procedimento per destinatario temporaneamente irreperibile.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello entro i termini di legge.
art. 140 c.p.c.
Per l’irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica richiede deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa, la cui prova è data dall’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
art. 1335 c.c.
Opera la presunzione di conoscenza quando la raccomandata informativa perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario al suo indirizzo.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione degli atti impositivi.
art. 8 l. n. 890/1982
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione a mezzo posta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la prova della notificazione della cartella di pagamento può essere utilmente prodotta anche in appello, nei limiti previsti dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992; l’eventuale irritualità del deposito in primo grado può non impedire l’utilizzo del documento se esso è rimasto nel fascicolo di parte acquisito al fascicolo d’ufficio.
- In caso di notifica di cartella a destinatario temporaneamente irreperibile, il procedimento si perfeziona con il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’invio della raccomandata informativa; la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento per compiuta giacenza non è di per sé indice di invalidità se è coerente con l’assenza del destinatario e con il mancato ritiro del piego.
- Ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente che la raccomandata informativa sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario all’indirizzo corretto, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. quando il destinatario, pur avvisato, ometta di ritirare il plico depositato.
- Nel ricorso per cassazione la specificità del motivo richiede una esposizione tale da consentire alla Corte di comprendere il fatto processuale e la censura dedotta; la trascrizione integrale dell’atto o della relata può essere necessaria quando il vizio denunciato riguarda proprio la notificazione e il contenuto del documento è decisivo per la comprensione della doglianza.
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