Cassazione Civile, Ordinanza n. 11597/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento IVA emessa a seguito della decadenza dalla rateizzazione concessa in due conciliazioni fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546/1992, relative ad avvisi di accertamento per le annualità 2010 e 2011. La società impugnava la cartella deducendo: (1) nullità per difetto di motivazione, soprattutto quanto agli interessi e accessori, ritenuti indicati solo in modo globale senza basi di calcolo e tassi; (2) illegittimità della pretesa per addizionale regionale IRPEF e sanzione IRPEG, asseritamente non dovute o non previste negli atti presupposti; (3) inesistenza della notifica della cartella via PEC perché proveniente da indirizzo non presente nei registri ufficiali; (4) sopravvenuta mancanza di titolo per annullamento dell’intimazione di pagamento presupposta relativa all’anno 2010; (5) illegittima condanna alle spese, poiché l’Agenzia era difesa da propri funzionari. I motivi di ricorso miravano quindi alla cassazione della decisione regionale che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la censura sulla motivazione della cartella era generica e comunque superata dal fatto che la cartella seguiva atti precedenti già contenenti il quantum del debito e degli interessi; la doglianza sulle voci IRPEG/addizionale regionale muoveva da accertamenti di fatto non efficacemente contestati e, in ogni caso, il processo tributario è di impugnazione-merito; la questione della notifica PEC era nuova e non risultava proposta nei gradi di merito; l’annullamento dell’intimazione presupposta per il 2010, fondato su vizi propri e non definitiva secondo quanto emergente dagli atti, non travolgeva automaticamente la cartella a valle, anche perché non risultava dedotta la prescrizione e perché per il 2011 l’intimazione era stata confermata; infine, la condanna alle spese era corretta anche in caso di difesa dell’Agenzia da parte di propri funzionari, con applicazione della disciplina speciale del contenzioso tributario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale processuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano anche a sollecitare un riesame del fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamato per la doglianza sulle spese di lite, ma il motivo è stato respinto.
art. 7 d.lgs. 212/2000
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto, per una cartella o intimazione che segua atti precedenti, dal richiamo agli atti presupposti e dalla quantificazione degli ulteriori accessori.
art. 17 d.lgs. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 3 L. 241/1990
La motivazione dell'atto è adeguata se consente di comprendere il titolo della pretesa; non occorre l'indicazione analitica di tutti i singoli criteri di calcolo quando il quantum sia già stato determinato in precedenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova, ma le censure non hanno superato l'accertamento di fatto del giudice di merito.
artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale e buon andamento, ma senza esito favorevole.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato in tema di notificazione della cartella, ma la questione dell'indirizzo PEC non è stata esaminata nel merito perché nuova.
art. 3-bis legge 53/1994
Richiamato per la notificazione via PEC; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 3-bis d.lgs. 82/2005
Richiamato nella censura sulla notifica telematica.
art. 6-ter d.lgs. 82/2005
Richiamato nella censura sulla notifica telematica.
art. 4, comma 7, d.P.R. 68/2005
Richiamato nella censura sulla notifica via PEC.
art. 14 d.P.R. 68/2005
Richiamato nella censura sulla notifica via PEC.
art. 16, comma 2, d.P.R. 68/2005
Richiamato nella censura sulla notifica via PEC.
art. 12 d.P.R. 602/1973
Richiamato nel motivo sul venir meno del titolo esecutivo, ma la Corte ha escluso che l'annullamento dell'atto presupposto travolga automaticamente la cartella.
art. 48, comma 4, d.lgs. 546/1992
La conciliazione fuori udienza costituisce già titolo per la riscossione delle somme dovute; non è necessaria una previa intimazione per il recupero delle rate non versate se l'accordo è rimasto inadempiuto.
art. 48-ter, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla sopravvenuta mancanza di titolo.
art. 10, comma 2, L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla sopravvenuta mancanza di titolo.
art. 22 d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla sopravvenuta mancanza di titolo.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Rilevato che la cartella e gli atti presupposti sono autonomamente impugnabili e possono essere oggetto di distinti giudizi.
art. 69 d.lgs. 546/1992
Richiamato solo per osservare che la sentenza invocata dalla ricorrente era esecutiva, ma ciò non bastava a dimostrarne la definitività.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalle difese in relazione all'interesse processuale, senza incidere sul rigetto del ricorso.
art. 15 d.lgs. 546/1992
La condanna alle spese nel processo tributario è legittima anche quando l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
In caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria difesa da funzionari, le spese vanno liquidate secondo la tariffa forense, con riduzione del 20% degli onorari.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento o un'intimazione di pagamento segue atti impositivi o definizioni conciliative che hanno già determinato il quantum del debito e degli interessi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo agli atti presupposti e dalla quantificazione degli accessori maturati successivamente, senza necessità di riprodurre analiticamente basi di calcolo, singoli saggi o tutte le modalità matematiche di formazione dell'importo.
- Nel processo tributario, la cartella impugnata non può essere censurata in modo efficace sulla base di un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale del giudice di merito se la parte non contesta specificamente l'accertamento compiuto e non riproduce adeguatamente l'atto nel ricorso quando esso è decisivo per il controllo della motivazione.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; ciò vale anche per vizi della notificazione che richiedano una specifica allegazione e tempestiva riproposizione in appello.
- L'annullamento di un atto presupposto per vizi propri non travolge automaticamente la successiva cartella di pagamento, se l'atto annullato non è più idoneo a interrompere la prescrizione e se non risulta dimostrato che il credito erariale sia estinto o che l'atto successivo ripeta il medesimo vizio.
- Nelle liti tributarie, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche quando sia difesa da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la disciplina speciale applicabile, con la riduzione prevista dalla legge.
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