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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26222/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una cooperativa agricola a mutualità prevalente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'ufficio, per l'anno d'imposta 2008, aveva disconosciuto la deduzione di un costo fatturato da una società terza, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e interessi. L'amministrazione aveva ritenuto il costo indeducibile per carenza di certezza e inerenza, valorizzando l'assenza di un contratto scritto, pagamenti frazionati in contanti, la mancata risposta della società emittente a richieste di chiarimenti e varie irregolarità contabili considerate indice di inesistenza dell'operazione e di insussistenza del requisito di mutualità prevalente. La cooperativa aveva sostenuto che la prestazione fosse effettiva, riferita alla somministrazione di acqua per uso irriguo, che il rapporto fosse sorretto da accordo verbale e che la forma scritta non fosse necessaria; aveva inoltre invocato il proprio regime agevolativo e contestato il metodo induttivo. In cassazione ha dedotto, in sintesi: preclusione o erronea valutazione della documentazione prodotta in appello; inefficacia della contestazione delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c.; violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'ufficio provare l'inesistenza dell'operazione; erronea applicazione delle norme sulla deducibilità del costo e sulla libertà delle forme contrattuali; mancanza di prova della fittizietà della mutualità prevalente; illegittimità dell'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva escluso in modo decisivo la documentazione solo per la forma di copia, ma ne aveva giudicato comunque insufficiente la capacità dimostrativa rispetto all'effettività dell'operazione e alla corrispondenza tra servizio, pagamenti e fattura. Ha poi ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi: non vi era inversione dell'onere della prova, perché l'ufficio aveva assolto il proprio onere mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; la CTR non aveva affermato un obbligo di forma scritta del contratto, ma aveva solo valorizzato la sua mancanza come indizio; le ulteriori censure miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in sede di legittimità, anche per la presenza di doppia conforme. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento induttivo in presenza di criticità e irregolarità tali da giustificare la ricostruzione presuntiva del reddito

  • art. 109 TUIR

    richiede i requisiti di certezza e inerenza del costo per la deducibilità; la loro mancanza legittima il recupero a tassazione

  • art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973

    regola il regime agevolativo per le cooperative a mutualità prevalente, la cui spettanza dipende dal concreto permanere del requisito mutualistico

  • art. 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all'art. 58 del medesimo decreto nella censura sull'ammissibilità della documentazione prodotta in appello

  • art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato sulla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla produzione documentale in appello

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica fa fede se non ne è disconosciuta la conformità con contestazione specifica

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione e prova dell'operazione sottesa alla fattura

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere probatorio; nel caso concreto non è stato invertito, poiché l'ufficio ha fornito presunzioni idonee e poi era onere del contribuente provare il contrario

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità del contratto anche senza forma scritta

  • art. 41 Cost.

    richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica e della libertà delle forme negoziali

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo in casi specifici di utilizzo di prove non dedotte o di attribuzione di efficacia legale a prove che non la hanno; non basta contestare la valutazione di merito

  • art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento IVA

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    tutti i motivi sono stati formalmente proposti come violazioni di legge, ma molti tendevano in realtà a sollecitare un riesame del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come eventuale e limitato rimedio per contestare fatti decisivi, non praticabile nel caso concreto per doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • In tema di deducibilità di costi fatturati, l'inesistenza dell'operazione può essere provata dall'ufficio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti desunte da elementi convergenti, quali anomalie nei pagamenti, assenza di riscontri contrattuali e incoerenze contabili.
  • Quando l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio sull'inesistenza del costo o dell'operazione, spetta al contribuente fornire prova contraria idonea; non è sufficiente una documentazione che non dimostri in modo puntuale la corrispondenza tra prestazione, pagamenti e fatturazione.
  • La mancanza di un contratto scritto non equivale, di per sé, all'invalidità del rapporto, ma può costituire un indizio probatorio sfavorevole se il contribuente intende far valere la deducibilità fiscale di un costo e non offre altri elementi convincenti.
  • Nel processo civile e tributario di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge, salvo i casi in cui siano indicati specifici vizi di motivazione oggi deducibili nei limiti consentiti.
  • La contestazione della conformità delle copie fotostatiche richiede un disconoscimento specifico; tuttavia, anche ove la copia sia utilizzabile, il giudice può comunque ritenerla insufficiente a dimostrare il fatto dedotto.
  • Il sindacato di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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