Cassazione Civile, Ordinanza n. 08770/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica, da parte dell’amministrazione finanziaria, di avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1995 e 1996. Dopo un primo contenzioso conclusosi con cassazione con rinvio della sentenza d’appello favorevole al contribuente, il giudizio di rinvio non fu riassunto e si estinse ex art. 393 c.p.c. Successivamente fu notificata al contribuente una cartella di pagamento per l’intero importo originariamente indicato negli avvisi di rettifica. Il contribuente impugnò la cartella sostenendo, in sintesi: (1) l’erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, perché per i lavoratori autonomi gli accertamenti bancari successivi alla modifica del 2004 non potrebbero basarsi sui prelievi; (2) la prescrizione del credito erariale, che avrebbe dovuto decorrere dall’accertamento; (3) la decadenza dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella, poiché l’atto sarebbe stato emesso oltre il termine previsto dopo la definitività dell’accertamento; (4) l’omessa motivazione della sentenza d’appello. La CTR aveva ritenuto che, con l’omessa riassunzione, l’accertamento fosse divenuto definitivo e che la cartella fosse legittimamente fondata sull’intero credito erariale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa prescrizione e decadenza, osservando che, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione dopo cassazione con rinvio, l’atto impositivo diviene definitivo solo allo scadere del termine per riassumere e da quel momento decorrono gli effetti sul credito fiscale; nel caso concreto il termine era spirato il 12 aprile 2012 e quindi non vi era spazio né per la prescrizione invocata né per una decadenza dalla riscossione. Ha inoltre reputato il primo motivo infondato, anche perché la questione era nuova e comunque irrilevante dopo la cristallizzazione del credito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile; in ogni caso la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente, perché la statuizione sulla definitività dell’accertamento assorbiva le ulteriori censure. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La modifica normativa invocata dal ricorrente è stata ritenuta priva di incidenza sul credito già cristallizzato per effetto dell’estinzione del processo.
Non si applica nel caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione; la prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla scadenza del termine per riassumere, momento in cui l’atto diviene definitivo.
La Corte ha escluso che operi la regola generale sostenuta dal ricorrente, richiamando invece il diverso regime del processo estinto per mancata riassunzione.
art. 41, comma 2, d.lgs. 346 del 1990
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non è stato accolto come base della censura.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La doglianza su decadenza e tempestività della cartella è stata ritenuta infondata, perché la definitività dell’accertamento è intervenuta entro il termine utile per l’emissione della cartella.
La censura di omessa motivazione è stata ritenuta inammissibile; la motivazione della CTR è stata comunque giudicata sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto non configurabile nei termini prospettati dal ricorrente, anche alla luce della riforma del 2012.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, con caducazione delle attività svolte e definitività dell’atto impositivo allo spirare del termine per riassumere.
art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69
Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 non opera il termine annuale di riassunzione; la Corte lo richiama per individuare la data di definitività dell’accertamento.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per delimitare il nuovo perimetro del vizio di motivazione e respingere la censura formulata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo cassazione con rinvio, comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., con caducazione di tutte le attività processuali svolte e con definitiva cristallizzazione dell’atto impositivo allo spirare del termine per riassumere.
- In materia tributaria, quando il processo si estingue per omessa riassunzione, la prescrizione della pretesa fiscale decorre dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo per decorso del termine di riassunzione, e non dalla precedente fase di accertamento originaria.
- La definitività dell’accertamento per effetto dell’estinzione del processo esclude sia la prescrizione invocata in senso anticipato sia la decadenza dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella, se quest’ultima interviene entro i limiti temporali calcolati dalla definitività.
- Un motivo di ricorso che introduca per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito è inammissibile o comunque non scrutinabile in cassazione se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi.
- La censura di omessa motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito; quando la decisione impugnata affronta il punto decisivo e le ulteriori questioni restano assorbite, una motivazione sintetica ma chiara è sufficiente.
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