Cassazione Civile, Ordinanza n. 26373/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2007. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi derivanti da cessioni di immobili effettuate a prezzi ritenuti inferiori a quelli di mercato, valorizzando una pluralità di elementi: quotazioni OMI, stime peritali di istituti di credito, prezzi di immobili analoghi ceduti in anni successivi, depliant e annunci pubblicitari, incongruenze su immobili indicati come non ultimati e un mandato a vendere con prezzo minimo. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, assumendo che la CTR avesse confermato l'accertamento solo sulla base della perizia della banca senza indicare il metodo di calcolo del maggior reddito; 2) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse impropriamente applicato regole dell'imposta di registro e un metodo sintetico-comparativo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita mancata utilizzazione e valutazione delle presunzioni offerte dall'Agenzia; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché l'accertamento sarebbe stato fondato esclusivamente sulla stima peritale bancaria, senza fatti noti certi e senza esplicitazione del metodo estimativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi e, inoltre, era prospettato in modo non coerente con il vizio denunciato; il secondo per difetto di interesse/rilevanza, poiché la CTR aveva fondato la decisione sugli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, non sulle norme dell'imposta di registro; il terzo perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era formulata nei rigorosi limiti ammessi in cassazione; il quarto perché non attaccava la reale ratio della sentenza, che aveva valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti e non la sola perizia bancaria. Le società ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente l'accertamento del reddito d'impresa anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non basta il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale.
Richiamato come norma coerente con la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi ai fini IVA, in parallelo al regime dei redditi d'impresa.
art. 24, comma 5, L. n. 88/2009
Ha eliminato retroattivamente la presunzione relativa di corrispondenza tra corrispettivo della cessione immobiliare e valore normale, ripristinando il quadro precedente fondato su presunzioni semplici qualificate.
Richiamato come fonte della presunzione relativa poi superata dalla L. n. 88/2009.
Invocato dalle ricorrenti per sostenere un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non conforme al vizio dedotto.
Invocato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità denunciata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione al diritto di difesa; non accolto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza, ma le censure non sono risultate correttamente formulate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le dedotte violazioni di legge; la Corte ha escluso che i motivi cogliessero la ratio decidendi.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o fatti non contestati in modo improprio; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo; la doglianza non è stata accolta.
In cassazione la loro violazione è censurabile solo come vizio di sussunzione; nel caso concreto la CTR aveva fondato la decisione su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti.
Indica il rito camerale seguito in cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento del reddito d'impresa derivante da cessione di immobili, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore di mercato o quotazioni di riferimento non è di per sé sufficiente: l'Ufficio deve fondare la ripresa su ulteriori elementi indiziari, complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della prova presuntiva è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario.
- La deduzione di omessa pronuncia o motivazione apparente deve essere formulata in modo coerente con il vizio denunciato; se la sentenza di merito contiene una risposta, ancorché sintetica, la censura non può essere trasformata in una diversa critica al merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente contestare il peso dato ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di indici convergenti, la doglianza che si concentri su un solo elemento probatorio senza confrontarsi con l'intero ragionamento decisorio è inammissibile.
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