Cassazione Civile, Ordinanza n. 26906/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento IVA relativa all'anno d'imposta 2012 notificata alla società poi fallita. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle entrate sia l'appello incidentale della curatela, ritenendo illegittima la notificazione della cartella nei confronti della società fallita per effetto dell'art. 51 l.fall., sul presupposto che l'Agente della riscossione potesse insinuarsi al passivo sulla base del solo estratto di ruolo. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice d'appello avrebbe deciso su una questione, quella della violazione dell'art. 51 l.fall., non tempestivamente proposta in primo grado; con il secondo, in via subordinata, denuncia violazione dell'art. 51 l.fall. per avere la CTR escluso la possibilità di notificare la cartella agli organi fallimentari. La curatela resiste e propone ricorso incidentale con cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia sul proprio appello, illegittimità della cartella per difetto di motivazione e per mancanza del pericolo per la riscossione, illegittima integrazione successiva della motivazione, assenza della preventiva comunicazione prevista dall'art. 6 dello Statuto del contribuente e dall'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, nonché ulteriore difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la notifica della cartella di pagamento alla procedura fallimentare. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della curatela, ravvisando una motivazione solo apparente nella sentenza d'appello per avere la CTR rinviato per relationem alla decisione di primo grado senza rendere percepibile la ratio decidendi sulle censure incidentali. Sono stati assorbiti il primo motivo del ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La doglianza sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata assorbita, perché la Corte ha accolto il motivo più liquido relativo alla corretta applicazione della disciplina fallimentare e tributaria.
Non è norma che impedisca, in via generale, la notificazione della cartella di pagamento alla procedura fallimentare; il divieto riguarda le procedure esecutive, non l'atto prodromico all'esecuzione e di accertamento del tributo.
I crediti tributari non si sottraggono al principio del concorso: dopo il fallimento ogni credito deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare, salvo le limitazioni derivanti dal riparto di giurisdizione.
Richiamato come disposizione sostanzialmente riproduttiva dell'art. 52 l.fall. nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Richiamati come forme dell'accertamento del credito nel concorso fallimentare.
Nel caso concreto l'iscrizione a ruolo è avvenuta ex art. 54-bis, e la cartella notificata alla procedura è stata considerata il primo e unico atto con cui l'ente impositore esercita la pretesa tributaria.
art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973
Le censure incidentali sulla motivazione della cartella e sul pericolo per la riscossione sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo incidentale.
Richiamato nelle censure incidentali sulla motivazione del provvedimento impositivo.
Richiamato nelle censure incidentali sulla motivazione e sull'eventuale integrazione successiva della cartella.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla dedotta mancanza della preventiva comunicazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza d'appello è stata ritenuta nulla per motivazione apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, violato dalla motivazione apparente della CTR.
Richiamato nel motivo incidentale sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa, asseritamente leso dalla motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- I crediti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento sono crediti concorsuali e, in linea di principio, devono essere accertati nel rispetto delle regole del concorso fallimentare; tuttavia, quando l'an e il quantum del tributo rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, il giudice della procedura è vincolato a tale accertamento quanto all'esistenza e all'ammontare del credito, restando fermo il suo potere di verificare concorsualità e collocazione.
- La cartella di pagamento notificata alla procedura fallimentare non è, di per sé, un atto esecutivo vietato dall'art. 51 l.fall., ma può costituire il primo atto di esercizio della pretesa tributaria e svolgere anche funzione di accertamento del tributo; il divieto di azioni esecutive non impedisce la notificazione dell'atto impositivo prodromico all'esecuzione.
- L'atto impositivo relativo a un credito tributario concorsuale deve essere notificato sia al fallito sia al curatore, poiché il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, mentre la notifica al curatore è necessaria per la successiva insinuazione al passivo e per rendere il credito opponibile alla procedura.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di percepire in modo chiaro e controllabile la ratio decidendi; se il giudice si limita a un rinvio acritico alla sentenza di primo grado senza riprodurne il contenuto essenziale e senza spiegare perché resiste alle censure di appello, la motivazione è meramente apparente e la sentenza è nulla.
- Quando un motivo di ricorso è logicamente preliminare e idoneo da solo a definire la controversia, la Corte può farvi applicazione come ragione più liquida, assorbendo l'esame delle ulteriori censure.
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