Cassazione Civile, Ordinanza n. 26816/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio amministrativo irrogato per violazione della disciplina antiriciclaggio in materia di assegni bancari: un assegno di importo superiore alla soglia legale era stato emesso senza la clausola di non trasferibilità. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società intestataria del conto e dal legale rappresentante; la corte d'appello aveva confermato la sussistenza dell'illecito ma aveva ridotto la sanzione a euro 5.000, ritenendo la violazione di concreta inoffensività. Il Ministero ricorre in cassazione deducendo, in sintesi, che la corte territoriale avrebbe errato nella quantificazione della sanzione: avrebbe applicato il minimo edittale senza considerare tutti i criteri legali di graduazione, e comunque avrebbe ridotto illegittimamente la sanzione sotto il minimo corretto, che per l'importo dell'assegno doveva essere quintuplicato. I resistenti propongono ricorso incidentale condizionato, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente individuato i soggetti obbligati e leso il diritto di difesa, perché il provvedimento non avrebbe contestato specificamente la responsabilità del legale rappresentante e avrebbe attribuito alla società la qualità di emittente nonostante la firma fosse stata apposta da uno dei soci. Ulteriori censure del Ministero sul punto della pretesa omessa pronuncia e sulla riduzione della sanzione sono state dichiarate inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo nei limiti indicati il primo motivo del ricorso principale del Ministero, ritenendo fondata la censura nella parte in cui denunciava l'erronea quantificazione del minimo edittale: la corte d'appello aveva parlato di minimo edittale ma aveva poi fissato la sanzione in euro 5.000, mentre, trattandosi di violazione relativa a importo superiore a euro 250.000, il minimo di euro 3.000 doveva essere quintuplicato e risultava quindi pari a euro 15.000. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, perché in parte risolventisi in censure sulla motivazione non più proponibili in cassazione e in parte riferiti a un percorso argomentativo non effettivamente contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è stato rigettato, perché la responsabilità della società e del legale rappresentante era stata ritenuta correttamente individuata: la società era intestataria del conto su cui l'assegno era tratto e il legale rappresentante era beneficiario del titolo, con provvedimento sanzionatorio emesso anche nei suoi confronti in solido. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo punto accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
Norme richiamate
art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007
"gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità"
La norma è stata considerata violata dall'emissione di un assegno sopra soglia privo della clausola di non trasferibilità; la Corte richiama inoltre l'interpretazione estensiva che include, quale condotta rilevante, anche il trasferimento e la presentazione all'incasso del titolo.
art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. 231/2007
Per le violazioni relative a importi superiori a euro 250.000, il minimo edittale di euro 3.000 deve essere quintuplicato, sicché il minimo applicabile diventa euro 15.000.
I criteri di determinazione della sanzione vanno considerati ai fini della commisurazione entro i limiti edittali, ma il giudice di merito non è tenuto a specificarli uno per uno se dalla motivazione emerge la valutazione complessiva della gravità del fatto.
La sanzione deve essere commisurata alla gravità concreta della violazione e agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere che tali parametri sono stati considerati.
Non è più deducibile in cassazione il vizio di insufficienza della motivazione come tale.
Le censure di omessa pronuncia sono state ritenute inammissibili perché riferite a una motivazione non presente nella sentenza impugnata o a questioni non specificamente riportate.
art. 68, comma 2, d.lgs. 231/2007
"la riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata"
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, ove applicabile, la riduzione avrebbe potuto operare solo nei limiti previsti dalla norma; la Corte tuttavia non ha fondato su questa disposizione l'accoglimento del motivo, ma ha rilevato che la sentenza d'appello non motivava affatto sulla riduzione così prospettata.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 141/2010
Disposizione interpretativa che chiarisce che la violazione dell'art. 49, comma 5, comprende emissione, trasferimento e presentazione all'incasso dei titoli di credito.
"se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica ... la persona giuridica ... è obbligata in solido con l'autore della violazione"
La persona giuridica risponde in solido con l'autore materiale della violazione commessa dal proprio rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può determinare la sanzione entro i limiti edittali tenendo conto della gravità concreta del fatto e degli altri criteri legali, senza essere obbligato a un'espressa e analitica confutazione di ciascun parametro se la motivazione complessiva rende percepibile il percorso valutativo seguito.
- Quando la disciplina sanzionatoria prevede un minimo edittale modulato in base all'importo coinvolto, il giudice deve applicare correttamente il moltiplicatore previsto dalla legge; una quantificazione inferiore al minimo così determinato integra violazione di legge.
- In materia di assegni bancari soggetti alla disciplina antiriciclaggio, la violazione della clausola di non trasferibilità è integrata dall'emissione del titolo sopra soglia senza tale clausola e, per interpretazione normativa, la rilevanza può estendersi anche al trasferimento e alla presentazione all'incasso.
- La responsabilità della persona giuridica può essere affermata in solido con l'autore materiale quando la violazione sia commessa dal rappresentante nell'esercizio delle funzioni; la firma materiale del titolo da parte di un soggetto interno non esclude la riferibilità dell'illecito all'ente intestatario del rapporto bancario.
- In cassazione non è deducibile la mera insufficienza motivazionale come vizio autonomo, e le censure di omessa pronuncia devono confrontarsi con il reale contenuto della sentenza impugnata, non con motivazioni ipotetiche o non riportate.
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