Cassazione Civile, Ordinanza n. 26815/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario Pinto)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. Un decreto monocratico del consigliere delegato aveva accolto la domanda di indennizzo. Il Ministero aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 5-ter L. n. 89/2001 e la Corte d'appello di Catania aveva dichiarato inefficace il decreto ritenendo tardiva la sua notificazione, perché eseguita oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001 in relazione all'art. 24 Cost., sostenendo che il termine per notificare il decreto non potesse decorrere in assenza della comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Il Ministero ha resistito, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini per poter notificare il decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel procedimento ex L. n. 89/2001, il termine di trenta giorni per la notificazione del decreto di accoglimento deve decorrere dalla comunicazione del decreto alla parte istante e non dal mero deposito in cancelleria. Poiché nel caso concreto il decreto non era stato comunicato al ricorrente, il termine perentorio non poteva ritenersi decorso e quindi non vi era alcuna tardività della notificazione né necessità di chiedere la rimessione in termini. Di conseguenza, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equo indennizzo applicando il principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il ricorrente lo ha invocato per contestare l'interpretazione dell'art. 5 L. n. 89/2001.
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
Il termine di trenta giorni per la notificazione del decreto di accoglimento deve essere inteso come decorrente dalla comunicazione del decreto alla parte istante, non dal solo deposito.
art. 5, comma 4, L. n. 89/2001
comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare
L'avverbio "altresì" è letto in senso aggiuntivo: la comunicazione prevista non esclude quella dovuta anche alla parte istante, coerentemente con la funzione del procedimento.
art. 3, comma 4, L. n. 89/2001
È richiamato solo per indicare che il decreto era stato depositato oltre il termine di trenta giorni previsto per la decisione del ricorso, circostanza non decisiva per la decorrenza del termine di notificazione.
art. 5-ter L. n. 89/2001
È la norma sulla base della quale il Ministero ha proposto opposizione al decreto monocratico di accoglimento.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno di un'interpretazione del termine compatibile con il diritto di difesa, non pregiudicato dall'omessa comunicazione del decreto.
art. 644 c.p.c.
È menzionato in comparazione: a differenza dell'inefficacia per tardiva notifica del decreto ingiuntivo, nel procedimento Pinto la domanda non è riproponibile, il che impone una lettura garantista del termine.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, il termine di trenta giorni per notificare il decreto di accoglimento decorre dalla comunicazione del decreto alla parte istante, non dal semplice deposito in cancelleria.
- Se la comunicazione del decreto al ricorrente non è avvenuta, il termine perentorio per la notificazione non può dirsi iniziato né compiuto; non ricorre quindi una tardività sanabile tramite rimessione in termini.
- L'interpretazione delle norme processuali in materia di equa riparazione deve essere coerente con il diritto di difesa, evitando soluzioni che facciano dipendere la perdita del beneficio da una mancata comunicazione imputabile all'ufficio.
- La nozione di inefficacia per mancata tempestiva notificazione del decreto ex legge Pinto non è sovrapponibile a quella del decreto ingiuntivo, poiché nel primo caso la domanda non è riproponibile.
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