Cassazione Civile, Ordinanza n. 26821/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una banca per il pagamento del residuo debito derivante da un finanziamento chirografario, notificato sia alla debitrice principale sia a due fideiussori. Una sola fideiubente propone opposizione. Il Tribunale, rilevata la mancata mediazione obbligatoria, assegna il termine per attivarla; non essendo stata esperita, ritiene che l’onere spettasse al creditore opposto e dichiara improcedibile la domanda monitoria, revocando il decreto. In appello la banca sostiene invece che la mediazione dovesse essere promossa dall’opponente e che, comunque, l’improcedibilità non potesse travolgere il decreto nei confronti dei soggetti non opponenti; la Corte d’appello accoglie l’impugnazione, qualifica la lite come controversia in materia bancaria e afferma che l’onere di attivare la mediazione gravava sull’opponente, dichiarando improcedibile l’opposizione e definitiva l’ingiunzione. Con il ricorso per cassazione la fideiubente deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, sostenendo che l’oggetto del giudizio era il rapporto fideiussorio e non un contratto bancario, sicché la mediazione obbligatoria non era dovuta; chiede la cassazione senza rinvio o con rinvio, anche per accertare il corretto saldo dei rapporti bancari e la ripetizione dell’indebito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene che la Corte d’appello abbia erroneamente individuato l’oggetto del giudizio come controversia bancaria, mentre la lite aveva ad oggetto il rapporto fideiussorio, contratto autonomo e distinto rispetto ai contratti bancari garantiti. Esclude dunque che la fideiussione rientri nell’ambito dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 e afferma che la mediazione obbligatoria non era condizione di procedibilità della controversia. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per il seguito.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
"colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di... contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto... a esperire il procedimento di mediazione"
La condizione di procedibilità opera solo per le controversie che rientrano effettivamente nelle materie indicate; non è estensibile in via analogica alla fideiussione, che non è contratto bancario tipico.
La ricorrente lo invoca per censurare l'erronea individuazione dell'oggetto della domanda e del perimetro del giudizio.
La ricorrente lo invoca per censurare la pronuncia che avrebbe deciso su un diverso oggetto processuale rispetto a quello effettivo.
È richiamato nel motivo come parametro di nullità processuale.
È richiamato nel motivo come parametro di nullità della sentenza o del procedimento.
La censura è proposta come nullità del procedimento e della sentenza per error in procedendo.
art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010
È richiamato dalla ricorrente insieme al comma 1-bis, senza che la Corte fondi su tale comma un principio autonomo decisivo.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio deve essere effettuata in base al titolo effettivamente azionato; se il giudizio ha ad oggetto un contratto autonomo di garanzia, non può essere attratto nella disciplina prevista per i contratti bancari solo perché garantisce un rapporto bancario principale.
- L'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 va interpretato in senso rigoroso e non estensivo: la mediazione obbligatoria non si applica a rapporti solo funzionalmente collegati a quelli bancari, se non costituiscono essi stessi contratti bancari o finanziari tipici.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, l'eventuale improcedibilità va valutata tenendo conto dell'esatta individuazione della materia controversa e della domanda effettivamente proposta; un'erronea qualificazione del rapporto comporta nullità per error in procedendo.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la corretta disciplina dell'onere di attivare la mediazione dipende dal tipo di procedimento e dalla posizione processuale delle parti, ma tale problema si pone solo se la controversia rientra davvero tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità.
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