Cassazione Civile, Ordinanza n. 26819/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative conseguenti alla contestazione, da parte della Guardia di Finanza, della detenzione di apparecchi non conformi al gioco lecito. In primo grado l'opposizione alla cartella era stata accolta solo parzialmente, con riduzione dell'importo dovuto da euro 26.160,33 a euro 10.000. In appello la parte privata ha ottenuto la riforma integrale della decisione: la cartella è stata annullata e i crediti sono stati dichiarati prescritti; l'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.700 per il primo grado e euro 1.984 per l'appello, con riferimento ai minimi tariffari. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla liquidazione delle spese, denunciando: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 147/2022, perché la corte d'appello avrebbe liquidato compensi inferiori ai parametri minimi e senza considerare la fase istruttoria/trattazione; 2) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per difetto di motivazione sulla riduzione delle spese rispetto ai parametri vigenti in rapporto al valore della causa e all'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto errata la liquidazione delle spese dei due gradi di merito, osservando che la corte territoriale, pur dichiarando di applicare i minimi tariffari, aveva in concreto liquidato importi inferiori ai parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 come aggiornate dal d.m. 147/2022. Ha precisato che, ai fini della liquidazione, il valore della causa per entrambi i gradi era pari a euro 10.000, dovendosi fare riferimento al decisum e non al disputatum, poiché in primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente con riduzione dell'importo ingiunto. Pertanto il giudice del rinvio dovrà rideterminare le spese applicando lo scaglione corretto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione deve rispettare i parametri normativi applicabili.
Le tabelle tariffarie allegate costituiscono il riferimento per la liquidazione dei compensi professionali.
Aggiorna i parametri tariffari e va applicato nella liquidazione delle spese.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione sulla liquidazione delle spese.
Richiede adeguata motivazione della decisione, anche sul governo delle spese, nel processo tributario.
È la disposizione invocata originariamente per eccepire la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative.
Costituisce la base normativa della contestazione amministrativa relativa agli apparecchi non conformi al gioco lecito.
Cass. Sez. U. n. 19014/2007
"il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato ... sulla base del criterio del disputatum ... tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)"
In caso di accoglimento solo parziale, ai fini delle spese il valore della causa va determinato sul decisum e non sul solo disputatum.
Massime di principio
- Quando la domanda è stata accolta solo parzialmente nel giudizio di primo grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese va determinato in base al decisum e non al solo disputatum.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tariffari vigenti; non è consentito liquidare compensi inferiori ai minimi applicabili se non nei limiti consentiti dalla disciplina di riferimento.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese deve rendere comprensibile il criterio seguito, specie quando il giudice si discosti dai parametri o faccia riferimento ai minimi tariffari.
- Se la decisione di merito è riformata in appello, il giudice del rinvio deve rideterminare anche le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il corretto valore della controversia.
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