Cassazione Civile, Ordinanza n. 26817/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per oltre 257 mila euro, relativa a varie cartelle concernenti IRPEF, imposta sostitutiva su rivalutazione del TFR e ritenute alla fonte non versate in più annualità. La società ha dedotto che, tra la notifica delle cartelle e l'intimazione, fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente illegittimità/nullità dell'intimazione e estinzione del potere di riscossione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva declinato la giurisdizione per le somme riferite a ritenute su emolumenti da lavoro e da lavoro autonomo, ritenendo competente il giudice del lavoro. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, reputando che anche l'eccezione di prescrizione maturata tra cartella e intimazione attenga al merito della pretesa tributaria e quindi alla giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice tributario originariamente adito. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto tributi e relative ritenute, quindi rientrasse nell'art. 2 del d.lgs. 546/1992; ha inoltre ribadito che l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, quando concerne fatti estintivi successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione, resta devoluta al giudice tributario finché non si sia iniziata l'esecuzione forzata tributaria. L'intimazione di pagamento è stata qualificata come atto prodromico/pre-esecutivo e non come atto dell'esecuzione forzata successivo alla cartella. Di conseguenza è stata cassata la decisione declinatoria della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con rimessione delle parti al giudice tributario; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
prescrizione quinquennale
richiamato dalla parte contribuente quale base dell'eccezione di prescrizione del credito; la Corte non ne discute il merito ma considera la relativa eccezione come questione devoluta al giudice tributario.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
delimita la giurisdizione tributaria a tutte le controversie sui tributi e sulle relative componenti accessorie, escludendo solo le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'avviso previsto dall'art. 50 d.P.R. 602/1973.
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'avviso previsto dalla norma è richiamato come atto che precede l'esecuzione forzata e che, se notificato dopo il decorso di un anno dalla cartella, assume funzione di nuovo precetto.
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
citato nella giurisprudenza richiamata per individuare la fase esecutiva e il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare l'impugnabilità innanzi al giudice tributario dell'avviso di mora/intimazione di pagamento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione di tributi, la giurisdizione tributaria comprende non solo le questioni sull'an e sul quantum del tributo, ma anche le eccezioni di prescrizione o altri fatti estintivi, quando esse incidano sulla pretesa tributaria prima dell'inizio dell'esecuzione forzata.
- L'intimazione di pagamento o avviso di mora, quando si colloca prima dell'esecuzione e svolge funzione di nuovo precetto, non è atto dell'esecuzione forzata tributaria e resta quindi impugnabile davanti al giudice tributario.
- Il discrimine di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, in materia di riscossione coattiva di entrate tributarie, dipende dal momento in cui si colloca il fatto dedotto: i fatti sostanziali anteriori alla valida notifica della cartella o dell'intimazione restano al giudice tributario; quelli successivi all'inizio dell'esecuzione appartengono al giudice ordinario.
- La natura di sostituto d'imposta del destinatario dell'atto non sposta, di per sé, la controversia fuori dalla giurisdizione tributaria quando l'oggetto rimane il tributo o le relative ritenute.
- La mancata contestazione della validità della notifica della cartella non esclude la giurisdizione tributaria se la controversia riguarda la definitività della pretesa e la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella stessa.
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