Cassazione Civile, Ordinanza n. 26820/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un controllo della Polizia di Stato presso un esercizio pubblico sono stati rinvenuti quattro apparecchi da divertimento ritenuti non conformi alle caratteristiche richieste dall'art. 110, commi 6 e 7, TULPS, perché idonei a consentire l'accumulo di punti convertibili in crediti. Sulla base dell'accertamento, l'Agenzia ha irrogato al legale rappresentante della società fornitrice una sanzione amministrativa di euro 16.000 per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), TULPS; in parallelo è stata emessa un'analoga ordinanza nei confronti del titolare del locale. Il ricorrente ha impugnato la conferma della sanzione deducendo: insufficienza e contraddittorietà dell'accertamento; violazione dell'art. 110 TULPS, del d.lgs. 150/2011, degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova dell'illecito non fosse stata raggiunta e che il giudice avesse attribuito impropriamente fede privilegiata a valutazioni dei verbalizzanti; erronea interpretazione del decreto direttoriale n. 133/2005, che a suo dire riguarderebbe solo produttori e importatori; illegittima applicazione della sanzione in via concorrenziale e non solidale; errata esclusione dell'art. 8 l. 689/1981, poiché vi sarebbe stato un unico fatto sanzionabile; inoltre aveva dedotto difetto di elemento soggettivo, buona fede ed errori sulla quantificazione della sanzione, ma la decisione di legittimità si concentra sui quattro motivi indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto che il ricorrente potesse agire anche in proprio, poiché il giudizio riguardava la posizione del rappresentante legale della società e non quella personale. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque non è stata violata la regola sull'onere della prova, avendo il giudice di appello ritenuto provata l'illiceità degli apparecchi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il decreto direttoriale come specificazione delle caratteristiche e modalità di funzionamento degli apparecchi ai fini dell'art. 110 TULPS. Ha respinto il terzo motivo affermando che l'art. 110, comma 9, lett. c), TULPS sanziona autonomamente chi distribuisce, chi installa e chi consente l'uso di apparecchi non conformi, sicché non si tratta di responsabilità solidale ma di concorso di autonome condotte illecite. Ha infine rigettato il quarto motivo, chiarendo che l'art. 8 l. 689/1981 non si applica perché non vi è pluralità di violazioni, ma un'unica violazione riferita a più apparecchi, con sanzione parametrata dalla norma al numero degli apparecchi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 TULPS
commi 6, 7 e 9, lettera c
La norma sanziona autonomamente chi distribuisce, installa o consente l'uso di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni previste; il decreto attuativo specifica ulteriormente requisiti tecnici e modalità di funzionamento.
art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura dell'opposizione alla sanzione amministrativa, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo.
art. 2697 c.c.
Non risulta violato quando il giudice di merito ritenga raggiunta la prova dell'illecito; non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove.
art. 2700 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa fede privilegiata attribuita ai verbali, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito dell'accertamento.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Il richiamo non consente di sindacare in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
decreto direttoriale n. 133/2005
È fonte attuativa che dettaglia le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento degli apparecchi ex art. 110 TULPS; non è limitato, nella sua rilevanza, ai soli produttori e importatori ai fini della responsabilità del distributore o installatore.
art. 1 l. 689/1981
Richiamato insieme all'art. 6 l. 689/1981 nel motivo relativo alla qualificazione della responsabilità amministrativa, ma non accolto.
art. 6 l. 689/1981
Richiamato per sostenere l'erronea applicazione della sanzione; la Corte respinge la censura perché la fattispecie configura responsabilità autonoma di più soggetti autori di diverse condotte tipiche.
art. 8 l. 689/1981
chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo
Non si applica quando vi sia un'unica violazione di una sola disposizione, anche se riferita a più apparecchi; la norma riguarda il concorso formale di illeciti amministrativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata si fonda sull'accertamento in fatto dell'illecito.
- La doglianza per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando ritenga, all'esito della valutazione delle prove, che la prova sia stata raggiunta.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura della disciplina o dei fatti.
- L'art. 110, comma 9, lett. c), TULPS punisce in modo autonomo le condotte di distribuzione, installazione e consentito uso di apparecchi non conformi, sicché ciascun autore della propria condotta tipica risponde della violazione senza che sia necessario configurare una solidarietà tra soggetti.
- L'art. 8 l. 689/1981 opera solo in presenza di pluralità di violazioni o di concorso formale di illeciti amministrativi; non si applica quando la condotta integra un'unica violazione riferita a più beni o apparecchi e la sanzione è già parametrata dalla norma al numero degli oggetti illeciti.
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